DECRETO 27 agosto 1998 - Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, mentre gli incarichi di missione all' estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio; Visti i propri decreti: 24 maggio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990; 29 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 e 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero; Ravvisata la necessita', in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale dello Stato, civile e militare, delle universita' e della scuola, di rivedere la suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e ridistribuzione nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche; Considerata l'opportunita' di stabilire le diarie in valuta locale in ambito europeo, negli Stati in cui sussistono condizioni di stabilita' monetaria, ed in particolare in quelli aderenti alla moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro; Considerata inoltre la necessita' di rivedere le diarie di missione tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonche', per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della vita locale e dei rapporti di cambio;

Decreta: Art. 1.

  1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle universita' e della scuola, e' suddiviso nei gruppi indicati nella tabella A annessa al presente decreto.

  2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato nella allegata tabella A sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata tabella B.

    Art...

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