L'attualità di una metafora: la contrattazione collettiva e il cavallo di Troia
Autore | Donata Gottardi |
Pagine | 147-151 |
L’attualità di una metafora: la contrattazione collettiva
e il cavallo di Troia
D G
1. Una questione da tempo ci arrovella: quali sono i limiti all’autonomia
delle parti sociali nella prospettiva dell’Unione europea? Quali sono i limiti alla
libertà di cui dispongono nell’esercizio del loro potere normativo mediante la
contrattazione collettiva?
Il pensiero va subito ad uno degli studi recenti più noto, lucido e preveggente
di Bruno Veneziani: ‘La Corte di giustizia ed il trauma del cavallo di Troia’.
Non propongo un diverso angolo di lettura, né tantomeno in queste brevi note è
possibile affrontare un tema tanto vasto e complesso. Provo soltanto a utilizzare
il suo schema, costruito soprattutto con riferimento al conitto collettivo, per la
parte in cui risale al dialogo tra legge e contrattazione collettiva.
Bruno ci avverte di quanto la teoria funzionalista permei la giurisprudenza
della C.G.E., spingendo “i giudici europei a dedurre che il conitto sia solo
l’avvio o una tappa del più ampio processo di negoziazione degli interessi”,
considerandolo “arma legittima solo quando sia strettamente necessaria e cioè
sia ‘l’ultima risorsa o ultima ratio’ a disposizione dei lavoratori”. E considera
cruciale e ancora tutto da sciogliere il nodo – vero e proprio “nervo scoperto” –
del rapporto tra legge e autonomia collettiva.
Il ragionamento di Bruno è rivolto alle prime decisioni della Corte in materia
di distacco (in particolare Viking e Laval). In questo recinto ne deduce che per i
giudici “il contratto collettivo si può muovere sul terreno, disegnato dal legisla-
tore secondo i dettami della direttiva sui distacchi, a patto che appunto integri le
lacune normative dei sistemi. Il fatto che il prestatore di servizi sia obbligato al
rispetto delle norme di protezione minima nello stato ospitante è garanzia suf-
ciente alla soddisfazione delle esigenze di tutela”.
Nel caso specico il conitto collettivo era di sostegno ad una contrattazione
collettiva migliorativa delle condizioni applicate ai lavoratori distaccati.
Come sappiamo dall’esperienza nazionale, il rapporto tra legge e autonomia
collettiva diventa esponenzialmente più critico quando la seconda si spinge sul
terreno delle deroghe in peggio, spesso autorizzata dalla prima.
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