Corte di cassazione penale sez. VI, 20 marzo 2014, n. 13096 (c.c. 5 marzo 2014)

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giur
4/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
Passando all’esame del ricorso, la Corte rileva come
esso risulti inammissibile.
Il ricorrente lamenta la mancanza e illogicità della mo-
tivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta
responsabilità dell’imputato; ma appare evidente come
egli sottoponga alla Corte censure di merito, inammissibili
in sede di legittimità.
Il ricorrente, infatti, critica - sotto mentite spoglie - la
valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. Va
ricordato, tuttavia, che la valutazione delle prove è ri-
servata, in via esclusiva, all’apprezzamento discrezionale
del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a
meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità
della motivazione, ciò che - nel caso di specie - deve però
escludersi.
E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite
di questa Corte «L’indagine di legittimità sul discorso giu-
stif‌icativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione
essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a ri-
scontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo
sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verif‌icare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convin-
cimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processua-
li. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile,
deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità
al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evi-
denza, restando ininf‌luenti le minime incongruenze e con-
siderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se
non espressamente confutate, siano logicamente incom-
patibili con la decisione adottata, purché siano spiegate
in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento»
(Cass., sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999 Rv 214794; sez.
un., n. 47289 del 24 settembre 2003 Rv. 226074).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con
dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (hanno
richiamato, tra l’altro, la decisiva testimonianza del milita-
re Brig. CC. Di Pinto, il quale ha riconosciuto con certezza
l’imputato sul luogo del delitto e lo ha veduto poi - alla vista
dei militari - allontanarsi e abbandonare la sua autovettura;
e hanno spiegato poi come il Rodia fosse - tra gli imputati
l’unico che conosceva i luoghi montani dove sono stati sot-
tratti gli animali, gli altri correi essendo di altra regione ita-
liana); non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare
qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sem-
brando suff‌iciente al Collegio far rilevare che le stesse non
sono manifestamente illogiche; e che, anzi, l’estensore della
sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni
che giustif‌icano la decisione adottata, la quale perciò resiste
alle censure del ricorrente sul punto.
Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non pren-
dono compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai
giudici di merito nel provvedimento impugnato, risultando
così generiche e, anche sotto tale prof‌ilo, inammissibili,
limitandosi a proporre a questa Corte una ricostruzione dei
fatti alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.
E tuttavia, come questa Corte ha più volte sottolineato,
compito della Corte di cassazione non è quello di condivi-
dere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta
nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, al f‌ine di sovrapporre la propria valutazione
delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr.
Cass, sez. I, n. 7113 del 6 giugno 1997 Rv. 208241; sez. II,
n. 3438 del 11 giugno 1998 Rv 210938), dovendo invece
la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro
abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se
il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella
motivazione del provvedimento impugnato, si sia mante-
nuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che,
come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissi-
bile.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spe-
se del procedimento, nonché ravvisandosi prof‌ili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità - al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della som-
ma di euro mille, così equitativamente f‌issata in ragione
dei motivi dedotti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 20 MARZO 2014, N. 13096
(C.C. 5 MARZO 2014)
PRES. DI VIRGINIO – EST. APRILE – P.M. D’AMBROSIO (PARZ. DIFF.) – RIC. DE
SANTIS
Competenza penale y Competenza per territorio
y Incompetenza y Eccezione sollevata per la prima
volta nel corso del giudizio in Cassazione y Ammis-
sibilità y Condizioni.
. In materia cautelare, l’eccezione sull’incompetenza
territoriale dell’autorità giudiziaria procedente può es-
sere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per
cassazione, purchè il ricorrente adempia all’obbligo di
specif‌icità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue
lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi
al giudice del merito ovvero sui quali sia necessario
procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque
inammissibili nel giudizio di legittimità. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 8; c.p.p., art. 21; c.p.p., art. 22; c.p.p., art.
311; c.p.p., art. 606) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 2010,
n. 25835, in questa Rivista 2011, 589. Nello stesso senso anche Cass.
pen., sez. II, 8 febbraio 2005, n. 4548, ivi 2006, 210. In senso con-
trario si veda, invece, Cass. pen., sez. III, 28 gennaio 2009, n. 3816,
ivi 2010, 87 che ritiene come sia inammissibile in sede di legittimità
eccepire la violazione delle regole di competenza territoriale, se di
tale violazione non siano stati almeno esaminati i presupposti innan-
zi al giudice di merito.

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