Corte di cassazione penale sez. IV, 12 novembre 2013, n. 45516 (ud. 7 marzo 2013)

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giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
una curva che a sua volta rendeva evidentemente peri-
colosa la manovra compiuta. Travisando la prova i giu dici
di merito hanno ritenuto che la ridetta striscia continua
non fosse visibile. Si è dunque in presenza di condotta
colposa p er aver pos to in essere una manovra vietata e,
in ipotesi, altresì per non aver notato la presenza del la
striscia longitudinale continua che, sebbene non marca-
ta, non era invisibile ad una os servazione attenta. Pure
erroneamente la Cor te di merito ha tratto argo mento dal
punto dell’impatto tra la moto e l’autocarro, dovendosi
risalire all’azione nel suo complesso. D’altra parte la
velocità eccessiva della moto non vale ad esonerare da
responsabilità l’imputato.
3. Il ricor so è infondato. Il giudice d’ appello dà per
scontato che la striscia longitudinale continua non fos-
se visibile all’altezza dell’inters ezione che diede luogo
alla manovra di svolta posta in essere dall’imputato. Si
aggiunge che essa è risul tata totalmente cancellata dal
transito dei veicoli. Ne conse gue che non traspariva un
divieto di svolt a e non può essere cons eguentemente
mosso alcun addebito colpos o. Può infatti addebitarsi la
violazione di una regola del codice della strada ove sia
chiara la sua vigenza in un determinato contesto spazia-
le. Altra questi one è se possa ravvisars i colpa per aver
eseguito la manovra di svolta a sinist ra violando il divieto
di dare precedenza ai veicoli provenienti nel senso oppo-
sto di marcia. Al ri guardo si considera che la dinamica
del sinistro è stata correttamente individuata dal perito:
l’impatto tra i veicoli è avvenuto non sulla statale ma sul-
la traversa comunale nella quale l’autocarro si era quasi
completamente immes so al termine della manovra di
svolta. È pure emerso che la velocità della moto era assai
elevata, almeno 119 km/h. Se ne inferisce che all’avvio
della manovra di svolta l’imputato non aveva visibilità
della moto, che sopravvenne solo nel corso della manovra
stessa. La conclusione è che non può evidenziarsi alcun
prof‌ilo di colpa.
4. Tale apprezzamento appare immune da censure. Si
espone chiaramente, con apprezzamento del tutto immu-
ne da vizi logici o giuridici, che la striscia longitudinale
sulla sede stradale non era visibile e che, in conseguenza,
non poteva umanamente inferirsi alcun divieto di svolta.
Del resto, la circostanza riferita dallo stesso ricorrente,
che la striscia in questione era visibile nei pressi, giusti-
f‌ica l’opinamento, da parte del conducente dell’autocarro,
che in corrispondenza dell’incrocio non vi fosse alcuna se-
gnalazione di divieto di svolta.
Pure immune da censure di sorta è l’apprezzamento
quanto al resto: il motociclista viaggiava a velocità estre-
mamente elevata e certamente non adeguata alla curva;
e ciò rende immune da colpa la manovra di svolta ridetta,
avviata (per quanto è dato d’intendere dal tenore della
sentenza) in condizione di sicurezza; e non portata a
compimento solo a causa dell’improvviso sopraggiungere
della moto.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 12 NOVEMBRE 2013, N. 45516
(UD. 7 MARZO 2013)
PRES. SIRENA – EST. SAVINO – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. CICCONE
Misure di sicurezza y Personali y Libertà vigilata
y Applicazione y Effetti y Revoca della patente di
guida y Conseguenze y Guida di autoveicolo y Reato
di cui all’art. 116 c.d.s. y Conf‌igurabilità.
. L’applicazione di una misura di sicurezza personale
determina la revoca della patente di guida, con la
conseguenza che la condotta di guida posta in essere
in data successiva all’adozione del suddetto provvedi-
mento integra il reato previsto dall’art. 116 Cod. strada.
(Fattispecie in tema di libertà vigilata). (nuovo c.s.,
art. 116; nuovo c.s., art. 120) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. IV, 31 maggio 2013, n.
23697, in questa Rivista 2014, 40.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 10 febbraio 2012 il Tri-
bunale di Reggio Calabria dichiarava Ciccone Giuseppe
responsabile del reato di cui all’art. 116 c.d.s. in quanto
si poneva alla guida della propria auto sprovvisto della
patente in quanto revocata e veniva fermato e controllato
dalle forze dell’ordine in data 3 dicembre 2007. Lo con-
dannava alla pena di 3.000,00 euro di ammenda oltre al
pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso
per cassazione per i seguenti motivi:
1) Violazione, erronea applicazione e vizio di motiva-
zione in relazione all’art. 126 c.d.s.
2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 62 bis
c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo al primo motivo la difesa nota che il
Ciccone aveva regolarmente conseguito la patente di
guida ma questa era sospesa per effetto dell’applicazione
nei suoi confronti della misura di sicurezza della libertà
vigilata. A detta della difesa, in data 25 ottobre 2007, il
magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato cessato lo
stato di pericolosità dell’imputato con conseguente venir
meno della sanzione accessoria del ritiro della patente.
Orbene l’imputato è stato fermato in data 3 dicembre 2007
quindi quando, secondo la difesa la sanzione accessoria
de qua aveva perso eff‌icacia. Peraltro, nota il ricorrente,
nelle more non è mai intervenuto un decreto prefettizio di
revoca della patente ex art. 120 D.L.vo 285.
Il motivo è infondato in quanto all’applicazione della
misura di sicurezza consegue la revoca e non non la mera
sospensione della patente. Difatti ai sensi dell’art. 120
c.d.s. non possono conseguire la patente di guida coloro
che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza per-
sonali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui al-
l’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone

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