Corte di cassazione civile sez. II, 9 settembre 2013, n. 20644

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giur
1/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
seconda convocazione, più che alla prima, il dies ad quem
da considerare, per accertare il rispetto del termine previ-
sto dall’art. 66 disp. att. c.c., sarebbe quello della seconda
convocazione dell’assemblea condominiale.
Invero, premesso che, tenuto conto che la data della
seconda convocazione avrebbe potuto avere rilievo solo nel
caso in cui si fosse valutato il termine di cinque giorni come
decorrente dalla data di spedizione della raccomandata di
convocazione dell’assemblea (nella specie, spedita il 26
gennaio e relativa ad un’assemblea da tenersi, in prima
convocazione, il 30 gennaio, e, in seconda convocazione, il
31 gennaio), deve ritenersi, contrariamente a quanto affer-
mato dalla Corte d’appello, che ai f‌ini della valutazione del-
la osservanza del termine di cinque giorni dovesse aversi
riguardo alla data dell’assemblea in prima convocazione.
Tale conclusione, già desumibile sulla base di indici
logici e sistematici in base alla disciplina posta dall’art.
66 disp. att. c.c., vigente all’epoca dell’assemblea della cui
convocazione si discute in questa sede, risulta ora cor-
roborata dall’intervento del legislatore, che, nel dettare
la riforma del condominio, ha stabilito che il termine in
esame deve essere riferito alla prima convocazione della
assemblea, a nulla rilevando la data di svolgimento della
assemblea in seconda convocazione, nè che tale data sia
stata eventualmente già f‌issata (il testo del nuovo art. 66
disp. att. c.c., comma 3, introdotto dalla L. 11 dicembre
2012, n. 220, art. 20, che entrerà in vigore il 18 giugno 2013,
testualmente stabilisce che “l’avviso di convocazione, con-
tenente specif‌ica indicazione dell’ordine del giorno, deve
essere comunicato almeno cinque giorni prima della data
f‌issata per l’adunanza in prima convocazione”).
4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
emergendo dalla sentenza impugnata che l’assemblea nel-
la quale sono state adottate le delibere oggetto di impu-
gnazione è stata convocata senza l’osservanza del termine
di cinque giorni tra la data della ricezione della raccoman-
data di convocazione e la data di svolgimento dell’assem-
blea f‌issata per la prima convocazione, la causa può essere
decisa nel merito, con l’accoglimento della domanda della
ricorrente e con l’annullamento (Cass., sez. un., n. 4806
del 2005) delle deliberazioni adottate nell’assemblea del
Condominio intimato il 31 gennaio 2001.
Sussistono, in considerazione della parziale novità del-
la questione e del parziale accoglimento della originaria
domanda della ricorrente, giusti motivi per compensare
tra le parti le spese dell’intero giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 9 SETTEMBRE 2013, N. 20644
PRES. FELICETTI – EST. MATERA – P.M. GOLIA (CONF.) – RIC. TECNOBIEMME
S.R.L. (AVV. D’AMICO) C. CONDOMINIO T. (AVV. BETTI)
Appalto (Contratto di) y Rovina e difetti di cose
immobili (responsabilità del costruttore) y Gravi
difetti di costruzione y Nozione y Alterazione ri-
guardante parti comuni dell’edif‌icio condominiale
y Vialetti di accesso y Inclusione
. In tema di appalto, l’operatività della garanzia di cui
all’art. 1669 cod. civ. si estende anche ai gravi difetti
della costruzione che non riguardino il bene principale
(come gli appartamenti costruiti), bensì i viali di acces-
so pedonali al condominio, dovendo essa ricomprende-
re ogni def‌icienza o alterazione che vada ad intaccare
in modo signif‌icativo sia la funzionalità che la normale
utilizzazione dell’opera, senza che abbia rilievo in
senso contrario l’esiguità della spesa occorrente per il
relativo ripristino. (c.c. art. 1117; c.c. art. 1669) (1)
(1) Nel senso che i “gravi difetti di costruzione” non si identif‌icano
necessariamente con vizi inf‌luenti sulla staticità dell’edif‌icio, ma
possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando
soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità
globale dell’edif‌icio, menomandone il godimento in misura apprez-
zabile, cfr. Cass. civ., sez. II, 3 gennaio 2013, n. 84, in questa Rivista
2013, 318. Analogamente, v. Cass. civ., sez. II, 4 novembre 2005, n.
21351, in Ius&Lex dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10 marzo 1995 il Condominio T.
conveniva in giudizio la ditta Tecnobiemme s.r.l., per sentir
affermare la sua responsabilità, quale impresa costruttrice
dell’edif‌icio, per i vizi e difetti della costruzione, e sentirla
conseguentemente condannare al risarcimento dei danni
ed alle spese necessarie al ripristino dell’immobile.
La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della
domanda.
Con sentenza in data 4 novembre 2003 il Tribunale di
Pavia, accertata la responsabilità della convenuta, con-
dannava la stessa al pagamento della somma di Euro
71.559,23.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la
Tecnobiemme s.r.l.
Con sentenza in data 25 dicembre 2007 la Corte di
Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di
primo grado, rideterminava in Euro 68.995,53 l’entità del
risarcimento dovuto al Condominio.
La Corte territoriale, in particolare, riteneva infondata
l’eccezione di prescrizione annuale prevista dall’art. 1669
c.c., comma 2, sollevata dalla convenuta. Essa rilevava, al
riguardo, che nella specie il termine di prescrizione era
cominciato a decorrere solo dal 4 giugno 1994, data di
asseveramento della perizia stragiudiziale a mezzo della
quale i condomini avevano potuto avere la conoscenza,
oltre che dei vizi, anche delle loro cause. Nel merito, il
giudice del gravame ribadiva la sussistenza di gravi difetti
di costruzione inerenti alle facciate esterne e ai vialetti
d’ingresso pedonale. Esso, al contrario, escludeva che
costituissero gravi difetti di costruzione i vizi relativi al
terreno del giardino, ai coperchi dei pozzetti pluviali, alla
sistemazione dei cancelli e delle superf‌ici in cemento
armato, e sottraeva, pertanto, dall’importo liquidato dal
Tribunale le spese corrispondenti.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
la Tecnobiemme s.r.l., sulla base di cinque motivi.

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