Corte di cassazione civile sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22755

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
LEGITTIMITÀ
4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in ca-
mera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c.
ed il rigetto dello stesso.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e
notif‌icata ai difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni
scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di con-
siglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto
esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere
rigettato essendo manifestamente infondato;
nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività
difensiva;
visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 4 OTTOBRE 2013, N. 22755
PRES. BERRUTI – EST. LANZILLO – P.M. SERVELLO (CONF.) – RIC. ANAS S.P.A.
(AVV. GEN. STATO) C. CIOCCOLONI (AVV. MINNITI)
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Obblighi di manuten-
zione, vigilanza e controllo a carico dell’ente pro-
prietario y Fondamento y Obbligo dell’ente proprie-
tario di mantenere in buono stato anche la zona tra
i margini della carreggiata extraurbana e i limiti
della sede stradale (“banchina”) y Correlativo ob-
bligo di segnalazione di pericoli ed insidie y Conf‌i-
gurabilità y Violazione y Conseguenze y Fattispecie
in tema di incendio propagatosi dall’erba secca su
un banchina stradale.
. L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico
transito ha l’obbligo di provvedere alla relativa manu-
tenzione (artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. F; art. 14 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285; per
i Comuni, art. 5 del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506)
nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi
situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla
sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sus-
sistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i
margini della carreggiata e i limiti della sede stradale
(“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della
struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità,
anche per sole manovre saltuarie di breve durata, com-
porta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a
quelle che valgono per la carreggiata. (Nella specie la
S.C. ha ritenuto responsabile l’ANAS di un incendio che
si era propagato dall’erba secca falciata e accumulata
su una banchina stradale e non asportata) (c.c., art.
2051; nuovo c.s., art. 14; l. 20 marzo 1865, n. 2248, art.
16; l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 28; r.d. 15 novembre
1923, n. 2506, art. 5) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 14 marzo 2006, n. 5445, in que-
sta Rivista 2006, 1064. Nel senso che l’ente proprietario di una strada
aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art.
2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse
in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stes-
sa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che
l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o
segnalabile, v. Cass. civ. 12 aprile 2013, n. 8935, ivi 2013, 707.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 29 aprile 1995 Pietro
Cioccoloni ha convenuto davanti al Tribunale di Lecce la
s.p.a. ANAS, chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni subiti dal suo frutteto e dalla relativa rete di recin-
zione, zincata, a causa di quattro incendi sviluppatisi dalla
cunetta di servizio della s.s. 106 Taranto - Reggio Calabria,
fra il 19 luglio 1993 e il 9 luglio 1994, a causa di sterpaglia
ed erba secca, non rimosse.
L’ANAS ha resistito alla domanda ed, esperita l’istrutto-
ria anche tramite CTU, il Tribunale ha accolto la domanda
attrice, condannando l’ANAS al risarcimento dei danni per
oltre £. 30 milioni, con l’aggiunta di rivalutazione moneta-
ria ed interessi.
Proposto appello dalla soccombente, la Corte di appel-
lo di Lecce - con sentenza non def‌initiva 7 ottobre 2005 n.
631, e con sentenza def‌initiva 13 luglio/20 settembre 2007
n. 568 ha confermato la decisione di primo grado.
L’ANAS propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimato con controricorso.
Il Collegio raccomanda la motivazione semplif‌icata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazio-
ne degli art. 2043 c.c. e 14, l° comma lett. a) D.L.vo 30 apri-
le 1992 n. 285 - Codice della strada, sul rilievo che Anas
ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione delle strade
e delle banchine solo in funzione di quanto occorre allo
scopo di garantire la sicurezza e la f‌luidità della circola-
zione stradale. Non è invece tenuta alla manutenzione del
terreno conf‌inante e del ciglio erboso, indipendentemente
dalle esigenze della viabilità. Tale obbligo grava esclusiva-
mente a carico dei proprietari del terreno.
2.- Il motivo non è fondato.
La Corte di appello ha fondato la sua decisione sulla
base dei rilievi dell’ATP e della CTU acquisite al giudizio,
le quali hanno accertato che gli incendi si sono propagati
dall’erba secca accumulatasi sulla banchina stradale,
perché non asportata dopo la falciatura; che detti accu-
muli di erba e sterpi si trovavano al di fuori del fondo del
Cioccolone, recintato da una rete metallica, ben tenuto ed
irrigato.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che
l’ente proprietario di una strada ha l’obbligo di provvedere
alla relativa manutenzione (art. 16 legge n. 2248 del 1865,
all. F; art. 14 c.d.s.; art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F; per
i Comuni, art. 5 R.D. 15 novembre 1923, n. 2506 nonché
di prevenire e, se del caso, segnalare ogni situazione di
pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale
ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della
medesima (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte
della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità,

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