Detrazione Irpef, ristrutturazioni ed altro, risposte dalle Entrate

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PRATICA pra
Arch. loc. e cond. 5/2012
Detrazione Irpef, ristrutturazioni ed altro, risposte
dalle Entrate
La circolare n. 19/E dell’1 giugno 2012 dell’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni quesiti relativi alla
detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie e ad altre disposizioni in materia di f‌iscalità immobiliare.
Della detrazione del 36% si occupano anche la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 e la circolare n. 25/E
del 19 giugno 2012.
Di seguito si riassumono le precisazioni più importanti.
Decorrenza della soppressione della comunicazione preventiva
Come noto, decorre dal 14 maggio 2011, l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio
lavori per la detrazione del 36% è stato sostituito con quello di indicare taluni dati nella dichiarazione dei
redditi e di conservare specif‌ica documentazione.
Considerato che la detrazione si applica per anno d’imposta e che per le spese sostenute per interventi
di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2011 la detrazione è indicata nella dichiarazione dei redditi
da presentare nel 2012, è possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011 anche nell’ipotesi
di mancato invio della comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei
redditi (730/2012, Unico 2012) i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione.
Soppressione della comunicazione preventiva e acquisto pertinenza
Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il contribuente avrebbe potuto inviare la comuni-
cazione preventiva all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2011 (in virtù della diversa disciplina
prevista per tale fattispecie).
Dato che a partire dal 14 maggio 2011 l’obbligo di comunicazione all’Agenzia è stato sostituito dall’in-
dicazione di taluni dati nella dichiarazione dei redditi, il contribuente che non avesse già inviato prima di
detta data la comunicazione relativa all’acquisto di box effettuato nel 2010, può fruire della detrazione del
36% a condizione che compili le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del
modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello Unico Persone f‌isiche 2012.
Soppressione dell’indicazione in fattura del costo della manodopera
La soppressione dell’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, ai f‌ini della detrazione
del 36%, ha effetto sia per le spese sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14 maggio 2011, sia per
quelle sostenute negli anni precedenti.
Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni
Anche a seguito delle citate modif‌iche introdotte nel 2011, in caso di interventi sulle parti comuni di
edif‌ici residenziali, perché il condomino possa fruire della detrazione del 36%, è suff‌iciente che sia in
possesso della certif‌icazione dell’amministratore del condominio con la quale quest’ultimo attesti di aver
adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai f‌ini della detrazione, di essere in possesso della documentazione
originale e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai f‌ini della detrazione. È necessario,
inoltre, che l’amministratore conservi tutta la documentazione originale, al f‌ine di esibirla a richiesta
dell’Amministrazione f‌inanziaria. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi, i singoli condòmini de-
vono limitarsi ad indicare il codice f‌iscale del condominio, senza riportare i dati catastali identif‌icativi
dell’immobile.
Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC con - cernente le comuni-
cazioni dell’amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in
caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio
del modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi.
Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva
Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, sono stati individuati i documenti
che i contribuenti devono conservare e presentare, a richiesta dell’Amministrazione f‌inanziaria, per la
fruizione della detrazione del 36%. Al punto 1 sono richieste le “abilitazioni amministrative richieste dalla
vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione
o comunicazione di inizio lavori)”. Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun
titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia agevolati dalla normativa
f‌iscale è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei
lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra
quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa
edilizia vigente.

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