LEGGE 4 luglio 1985, n. 343 - Determinazioni delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati

Coming into Force26 Luglio 1985
Enactment Date04 Luglio 1985
Published date11 Luglio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/07/11/085U0343/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.162 del 11-07-1985
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che contravvengono alle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2967/76 del Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati, ed al regolamento CEE n. 2785/80 della Commissione del 30 ottobre 1980 che ne stabilisce le modalita' di applicazione, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma determinata nel modo seguente:

1) da lire 200.000 a lire 600.000, i titolari degli stabilimenti che non annotino giornalmente nel registro previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2967/76 i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della predetta norma;

2) da lire 400 a lire 1.200 per ogni chilogrammo di prodotto, chiunque prepari pollame con tenore di acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76, senza ottemperare al disposto dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;

3) da lire 100.000 a lire 300.000, chiunque venda, detenga per vendere o ponga altrimenti in commercio pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76 e che sia privo della particolare etichetta prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;

4) da lire 100 a lire 300 per chilogrammo di prodotto, chiunque produca o prepari pollame congelato o surgelato in imballaggi individuali e collettivi non recanti le indicazioni previste come obbligatorie dalla normativa comunitaria;

5) da lire 50.000 a lire 150.000, chiunque nell'esposizione per la vendita o nella messa in vendita nel commercio al minuto non provveda a separare il pollame a seconda del tipo e del sistema di congelazione o di surgelazione cui e' stato sottoposto.

Le sanzioni previste ai numeri 3) e 5) della presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi preconfezionati, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le...

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