LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1261 - Determinazione della indennita' spettante ai membri del Parlamento

Coming into Force21 Novembre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/11/20/065U1261/CONSOLIDATED/20091214
Published date20 Novembre 1965
Enactment Date31 Ottobre 1965
Official Gazette PublicationGU n.290 del 20-11-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'indennita' spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed e' costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

Art 2.

Ai membri del Parlamento e' corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennita' di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresi' stabilire le modalita' per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art 3.

Con l'indennita' parlamentare non possono cumularsi assegni o indennita', medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

L'indennita' di cui all'articolo 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non e' cumulabile con stipendi, assegni o indennita' derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennita' e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.

Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennita' per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a Commissioni di studio e a Commissioni di inchiesta.

Art 4.

I commi primo e secondo dell'articolo 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

"I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonche' i dipendenti degli Enti ed istituiti di...

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