DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1976, n. 432 - Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti

Coming into Force09 Luglio 1976
End of Effective Date22 Ottobre 1999
Published date24 Giugno 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/06/24/076U0432/CONSOLIDATED/19991008
Enactment Date20 Gennaio 1976
Official Gazette PublicationGU n.165 del 24-06-1976
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;

Sentite le associazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori;

Udito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1.

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino a 18 anni e' vietata nei seguenti lavori pericolosi, faticosi e insalubri:

  1. - ATTIVITA' INDUSTRIALI

    1) Produzione di piombo, zinco, arsenico, antimonio, manganese, tallio, vanadio e selenio.

    2) Trattamento del minerale di mercurio e successive operazioni fino all'imbottigliamento del metallo.

    3) Produzione e impiego del berillio e del cadmio, loro leghe e composti.

    4) Raffinamento dei metalli preziosi.

    5) Produzione di leghe contenenti piombo, zinco, arsenico, antimonio, manganese, tallio, selenio, vanadio e di amalgame con mercurio.

    6) Lavorazione del piombo metallico; fabbricazione e demolizione di oggetti di piombo e contenenti piombo.

    7) Operazioni di tempera e di cementazione con cianuri; operazioni di tempera al piombo.

    8) Esercizio dei forni per la produzione della ghisa, delle ferroleghe, del ferro e dell'acciaio; lavoro ai laminatori; demolizione e riparazione dei forni.

    9) Saldatura con leghe piombifere, ad eccezione delle microsaldature su circuiti concernenti le apparecchiature elettriche od elettroniche e di quelle relative ai lavori di meccanica di precisione; decappaggio e zincatura, stagnatura e piombatura di lastre metalliche e di oggetti metallici in genere; smaltatura su metalli.

    10) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

    11) Sbavatura, molatura e sabbiatura dei metalli.

    12) Lavori nelle fonderie di ghisa e di altre leghe, ad eccezione dei lavori di modelleria, di attrezzeria e di formatura delle anime.

    13) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

    14) Operazioni di galvanoplastica, di galvanostegia, di galvanotipia e di ossidazione anodica con impiego di cianuri, di composti del cromo o di acidi forti.

    15) Pulitura con limatura di piombo o con composti di piombo.

    16) Produzione di polveri metalliche.

    17) Fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori elettrici.

    18) Produzione di acido solforico, di anidride solforosa e di solfiti; di acido nitrico.

    19) Produzione del cromo, delle sue leghe e dei suoi composti, impiego del cromo e dei suoi composti.

    20) Produzione degli ossidi e dei sali di bario.

    21) Produzione di acido formico, di acido acetico, di acido benzoico, di acido ossalico e ossalati, di acido acrilico, di acido metacrilico, di acido maleico e dei loro derivati alogenati.

    22) Produzione dell'acetilene, dell'aldeide formica, dell'aldeide acetica, dell'acroleina e dell'anidride acetica; impiego dell'aldeide formica, dell'acroleina e dell'anidride acetica.

    23) Produzione di ammoniaca, di potassio e di sali di ammonio e di potassio.

    24) Produzione delle sode per via elettrolitica con celle a catodo di mercurio. 25) Produzione di idrato, solfato, carbonato e perossido di sodio.

    26) Produzione di fosforo e composti di fosforo, fosfatazione dei metalli;

    27) Produzione degli alogeni e composti.

    28) Produzione di ossidi di piombo, di biacca e di altri composti piombiferi, produzione e uso di colori, vernici e mastici contenenti piombo e antimonio.

    29) Produzione di composti di mercurio.

    30) Fabbricazione di apparecchi e strumenti a mercurio, limitatamente alle operazioni che importano la manipolazione del mercurio.

    31) Produzione e utilizzazione industriale di preparati e composti arsenicali.

    32) Produzione dell'ossido di zinco e dei sali di zinco; degli ossidi di manganese: dell'ossido di vanadio.

    33) Produzione del benzolo, solfuro di carbonio, alcool ed etere di cloroetilici, cicloesanolo, mono e diclorobenzolo, nitrobenzolo, nitropropano, piridina, ossido di mesitile, isoforone, metilcellosolve, butilcellosolve, dimetilformammide, dimetilacetammide; lavorazioni che comportano l'impiego o la manipolazione delle sostanze sopraelencate oppure l'impiego o la manipolazione del cloroformio, del tetracloruro di carbonio, del tetracloroetano.

    34) Estrazione di olii, di grassi, di essenze e di resine mediante solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, tetracloroetano ed altri solventi tossici.

    35) Produzione dei coloranti organici e dei prodotti intermedi. 36) Produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.

    37) Produzione e impiego di naftalina e omologhi nonche' dei loro derivati amminici alogenati e solfonati.

    38) Produzione delle ammine seguenti: metilammina, etilammina, propilammina, trietilammina, etilendiammina, anilina e nitroanilina...

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