DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 853 - Determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1957

Coming into Force28 Settembre 1957
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date13 Maggio 1957
Published date27 Settembre 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/09/27/057U0853/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.240 del 27-09-1957
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo unico dei regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 17, comma quinto, e l'art. 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 6, comma quinto, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Visto l'art. 1, comma primo, e l'art. 2, comma secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Sentita, la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1.

I contributi dovuti per l'anno 1957 nel settore agricolo per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per gli assegni familiari, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto, e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Le misure dei contributi, come indicate nella tabella, allegata, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle successive disposizioni di attuazione e di modificazione.

Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate, sara' considerato, ai fini della applicazione dei contributi in 300. Ove i predetti salariati siano addetti promiscuamente alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite alle aziende per la coltivazione dei fondi e per il governo e la custodia del bestiame.

Ove, invece, siano addetti esclusivamente alle colture od al bestiame, le 300 giornate verranno detratte rispettivamente da quelle attribuite alle colture od al bestiame.

Nei...

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