IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo unico dei regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto l'art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art. 17, comma quinto, e l'art. 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Visto l'art. 6, comma quinto, della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Visto l'art. 1, comma primo, e l'art. 2, comma secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Sentita, la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1.
I contributi dovuti per l'anno 1957 nel settore agricolo per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per gli assegni familiari, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto, e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.