DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1989, n. 182 - Determinazione del costo base per gli immobili ultimati negli anni 1987 e 1988, ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina della locazione degli immobili urbani

Coming into Force07 Giugno 1989
Published date23 Maggio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/05/23/089G0237/ORIGINAL
Enactment Date04 Maggio 1989
Official Gazette PublicationGU n.118 del 23-05-1989
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali e che, per quanto riguarda la data di ultimazione, tale costo va fissato distintamente per gli anni 1987 e 1988;

Ritenuto che, ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A

il seguente decreto: Art. 1.

  1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati negli anni 1987 e 1988 e' determinato, rispettivamente, in L. 970.000 ed in L. 1.030.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, nonche' in L. 890.000 ed in L. 950.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art 2.
  1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:

  1. 81 per cento per il costo di produzione di cui alla lettera a) del citato art. 22, secondo comma;

  2. 7 per cento per il contributo di concessione di cui alla lettera b) del medesimo comma;

  3. 12 per cento per il costo dell'area di cui alla lettera c) del medesimo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e...

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