IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali e che, per quanto riguarda la data di ultimazione, tale costo va fissato distintamente per gli anni 1987 e 1988;
Ritenuto che, ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A
il seguente decreto: Art. 1.
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati negli anni 1987 e 1988 e' determinato, rispettivamente, in L. 970.000 ed in L. 1.030.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, nonche' in L. 890.000 ed in L. 950.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.