DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1990, n. 266 - Determinazione del costo base per gli immobili ultimati nell'anno 1989, ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina della locazione degli immobili urbani

Coming into Force09 Ottobre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/09/24/090G0314/ORIGINAL
Enactment Date03 Settembre 1990
Published date24 Settembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.223 del 24-09-1990
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1989 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 1990;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA

il seguente decreto: Art. 1.

  1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1989 e' determinato in L. 1.090.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art 2.
  1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1989 e' determinato in L. 1.010.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art 3.

1 Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:

  1. 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

  2. 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera b), del citato art. 22;

  3. 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera c), del medesimo art. 22.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tambre d'Alpago, addi' 3 settembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

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