DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1984, n. 330 - Determinazione del costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1983

Coming into Force02 Agosto 1984
Published date18 Luglio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/07/18/084U0330/ORIGINAL
Enactment Date18 Aprile 1984
Official Gazette PublicationGU n.196 del 18-07-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1983 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1984;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1983 e' determinato in L. 770.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art 2.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1983 e' determinato in lire 700.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art 3.

Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

  1. 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

  2. 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

  3. 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22;

  4. 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella...

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