DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1986, n. 496 - Determinazione del costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1985

Coming into Force03 Settembre 1986
Published date19 Agosto 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/08/19/086U0496/ORIGINAL
Enactment Date11 Luglio 1986
Official Gazette PublicationGU n.191 del 19-08-1986
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1985 risulta diverso per le regioni centro settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della medesima legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1986;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1985 e' determinato in L. 900.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art 2.
  1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1985 e' determinato in L. 820.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art 3.
  1. Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

  1. 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

  2. 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

  3. 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22;

  4. 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo...

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