IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1986 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;
Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della medesima legge;
Vista la deliberazione del Consiglio, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1987;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1986 e' determinato in L. 930.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.