DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1987, n. 522 - Determinazione del costo base di produzione per gli immobili ultimati nell'anno 1986 ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392

Coming into Force08 Gennaio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/12/24/087U0522/ORIGINAL
Published date24 Dicembre 1987
Enactment Date11 Dicembre 1987
Official Gazette PublicationGU n.300 del 24-12-1987
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1986 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della medesima legge;

Vista la deliberazione del Consiglio, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1987;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1986 e' determinato in L. 930.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art 2.
  1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1986 e' determinato in L. 850.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art 3.
  1. Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

  1. 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;

  2. 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) del medesimo articolo, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

  3. 12% per il costo dell'area di cui alla lettera e) del medesimo articolo;

  4. 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) del medesimo articolo, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a...

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