DECRETO 16 Novembre 2007 - Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all'estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come "Testo unico";

Visto l'art. 75, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e in particolare il comma 1, che prevede la possibilita' di trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica nei territori delle parti contraenti di detti accordi;

Vista la decisione del comitato esecutivo del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dal sopraccitato art. 75;

Visto il documento della Commission on Narcotic Drugs delle Nazioni Unite Res. n. 46/6 del 15 aprile 2003, concernente linee guida internazionali relative ai viaggiatori in trattamento medico con sostanze stupefacenti o psicotrope;

Considerato che le predette linee guida considerano adeguata una prescrizione medica sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, fermo restando il possibile prolungamento di tale periodo di tempo, laddove ritenuto necessario dal medico;

Considerato che il Testo unico non detta norme relative al possesso, da parte di cittadini italiani o stranieri che devono uscire o entrare nel territorio italiano, di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope iscritte nella tabella II del medesimo Testo unico, necessari per terapie esclusivamente personali;

Ritenuto di dover applicare quanto contenuto nella decisione sopra menzionata;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

  1. E' approvato il certificato di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, atto a giustificare il possesso di medicinali stupefacenti o psicotropi iscritti nella tabella II del Testo unico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, da parte di cittadini in corso di trattamento terapeutico che hanno necessita' di recarsi all'estero. Il certificato e' esibito ad eventuali controlli doganali.

  2. Il certificato di cui all'allegato 1 giustifica...

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