ACCORDO 12 dicembre 2002 - Linee guida per la tutela della qualita' delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.

4, da' facolta' a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti in particolare l'art. 3, comma 7 e l'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; Considerato che la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia rappresenta una delle misure che consente la tutela dei corpi idrici attraverso azioni volte prioritariamente alla prevenzione, alla riduzione dell'inquinamento e al perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita' per quelle potabili, secondo le finalita' del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; Ritenuto necessario emanare linee guida cui potersi uniformare per conseguire gli obiettivi di tutela dello stato di qualita' delle risorse idriche, in particolare delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto di pubblico interesse, per mezzo di criteri e modalita' di riferimento a supporto dell'attivita' necessaria alla delimitazione delle aree di salvaguardia; Sancisce accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sulle linee guida per la tutela della qualita' dell acque destinate al consumo umano e sui criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nei seguenti termini

Art. 1.

Campo di applicazione e finalita' l. Il presente accordo reca, ai fini della tutela delle risorse idriche, le linee guida necessarie per la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei criteri contenuti negli allegati I, II, III, IV e V, i quali costituiscono parte...

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