DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2009, n. 168 - Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalita' e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'art. 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita').

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Allegato 1

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO, DELLA MISURA, DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 3, LETTERA B) E COMMA 4, LETTERE B) E C) DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N.

11(INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA').

Art. 1.

Finalita' Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'), i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'art. 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale n. 11/2006, nonche' la misura, le modalita' e i criteri per la concessione dei benefici al fine di sostenere le famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, nonche' garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazioni di difficolta' o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia.

Art. 2.

Destinatari 1 Ai sensi dall'art. 13, comma 5, della legge regionale n.

11/2006 i destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo i sono gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 3.

Criteri di riparto ed erogazione 1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite come segue:

  1. 80% sulla base della popolazione adulta residente in ogni ambito distrettuale;

  2. il 20% sulla base del numero di adozioni e di affidi familiari attuati in ogni ambito distrettuale nell'anno precedente o, qualora i dati non siano disponibili, dell'anno antecedente.

    1. I dati relativi alle percentuali indicate al comma lettera a) sono desunti dalla rilevazione annuale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), quelli indicati alla lettera b) sono desunti dalla rilevazione annuale del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza (CRDA) di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).

    2. Le...

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