DETERMINAZIONE 30 luglio 2002 - Procedure in deroga all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni in forza di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di protezione civile. (Determinazione n. 20/2002)

IL CONSIGLIO

Premesso.

Sono pervenute a questa Autorita' alcune segnalazioni relative a presunte irregolarita' commesse da alcune amministrazioni comunali in ordine all'affidamento di incarico di direzione lavori e responsabile di sicurezza per i lavori relativi agli interventi di sistemazione idrogeologica e geotecnica, diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che nel settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria.

Per porre in essere ogni utile intervento per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi della fascia ionica della regione Calabria e ripristinare le infrastrutture, il Ministero dell'interno ha adottato, in data 12 settembre 2000, l'ordinanza n. 3081, che contempla una normativa in deroga a quella ordinaria per la realizzazione degli interventi da eseguirsi nelle zone interessate dall'alluvione: in particolare, l'art. 4, comma 5, dell'ordinanza elenca le disposizioni vigenti in materia che possono essere derogate, tra le quali anche l'art. 17 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

Con riferimento ai lavori in oggetto, alcune stazioni appaltanti, dopo avere affidato, nell'immediato seguito degli eventi alluvionali, l'incarico per la redazione di uno studio preliminare e per la redazione del progetto esecutivo a gruppi di progettisti esterni, successivamente (talora a distanza anche di due anni dall'alluvione) affidavano l'incarico di direzione lavori e responsabile della sicurezza per i lavori su indicati ad una pluralita' di soggetti diversi da quelli gia' in precedenza incaricati della progettazione, in contrasto, ad avviso degli esponenti, con la regola di cui all'art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo cui la direzione dei lavori va affidata con priorita' al progettista incaricato, in carenza di personale tecnico dell'amministrazione.

Venivano, pertanto, prospettate due questioni: la prima relativa alla vigenza, con riferimento ai lavori in oggetto, dei criteri di cui all'ordinanza 3081/2000 e, dunque, alla perdurante operativita' della deroga espressa all'art. 17 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, atteso il decorso di due anni tra l'adozione dell'ordinanza e la delibera di affidamento della direzione lavori; la seconda relativa all'applicabilita' della deroga medesima all'art. 27 della stessa legge quadro, il...

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