Disciplina giuridica dei danni derivanti al terzo trasportato coinvolto in un sinistro tra veicoli

Autoredi Aldo Fittante
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Come noto, il contratto di trasporto è un negozio sinal-lagmatico in forza del quale un vettore si obbliga, verso corrispettivo 1, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.

Si tratta di un contratto consensuale di natura obbligatoria, che si perfeziona sulla base del semplice accordo delle parti 2, di regola non solenne, in quanto non richiede forma scritta né ad substantiam né ad probationem 3.

La relativa nozione giuridica impressa nell'art. 1678 c.c. comprende il trasporto eseguito con qualsiasi tipo di mezzo e, quindi, tanto il trasporto su strada quanto il trasporto marittimo, aereo, ferroviario (species di trasporto tutte opportunamente richiamate dall'art. 1680 c.c.) 4.

In particolare, assumono rilevanza pratica significativa le disposizioni normative in merito alla responsabilità del vettore nel trasporto terrestre di persone 5, in considerazione del carattere inderogabile delle norme medesime.

Invero, indipendentemente dalla responsabilità per inadempimento del contratto o per ritardo nel trasporto 6, il legislatore prevede il carattere contrattuale della responsabilità per sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio, nonché per la perdita o l'avaria del bagaglio 7.

Conseguenza del riferito carattere contrattuale della responsabilità del vettore è, secondo i principi generali, che non occorre dimostrare la colpa del vettore (in pratica sussiste una presunzione di colpa a carico di quest'ultimo), il quale, invece, se vuole sottrarsi alla responsabilità, deve provare la causa liberatoria, dimostrando di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno (art. 1681 c.c).

Tali regole si osservano tanto nel trasporto a titolo oneroso 8 quanto nel trasporto a titolo gratuito, che si compie in esecuzione di un obbligo di trasportare assunto senza corrispettivo 9.

Quest'ultima forma di trasporto va nettamente distinta dal trasporto amichevole 10, fatto per cortesia, nel quale il trasporto viene compiuto senza l'assunzione di un obbligo corrispondente, senza cioè che l'offerta, poi accettata, sia stata fatta con impegno, cioè con l'animus obligandi.

In effetti, il trasporto amichevole non può considerarsi alla stregua di un rapporto giuridico obbligatorio fondato su contratto, atteso che il trasporto viene offerto e concesso "per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità ovvero per altro nobile sentimento" 11. Mancando l'obbligazione del trasportatore, una sua eventuale responsabilità avrà carattere extracontrattuale 12, con la conseguenza che l'onere di provare la colpa di un incidente di trasporto graverà sul danneggiato ai sensi e per gli effetti cuiall'art. 2043 c.c. 13.

Ovviamente, l'onere della prova circa il rapporto contrattuale su cui si fonda il trasporto grava esclusivamente sul trasportato; in assenza della quale il trasporto si presume a titolo amichevole 14.

Tra le prestazioni accessorie che gravano sul vettore di persone, assume particolare importanza il trasporto del bagaglio, di cui, in verità, manca nel codice una definizione precisa e circostanziata 15.

Invero, circa la natura di prestazione accessoria rispetto al trasporto di persone non sussistono dubbi per quanto concerne il bagaglio a mano, rappresentato dalle cose che restano nella materiale detenzione del viaggiatore 16; viceversa, qualche perplessità, suscita il riferimento al ed. bagaglio consegnato, rispetto al quale verrebbe a porsi un autonomo rapporto negoziale, e cioè un trasporto di cose. quantunque...

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