La depenalizzazione del reato di guida senza patente previsto dall'art. 116 C.D.S.

AutoreRenato Borri
CaricaMaresciallo capo dei carabinieri di Bologna
Pagine271-273
271
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
Dottrina
LA DEPENALIZZAZIONE
DEL REATO DI GUIDA SENZA
PATENTE PREVISTO
DALL’ART. 116 C.D.S.
di Renato Borri (*)
Lo scorso 6 febbraio è entrato in vigore il Decreto Legi-
slativo 15 gennaio 2016, n. 8 (pubblicato in questa Rivista
2016, 175), che ha disposto la depenalizzazione di molti
reati previsti dalla legislazione speciale diversa dal codice
penale, modif‌icando di conseguenza anche alcune norme
del Codice della Strada. Il Decreto in argomento ha infatti
disposto la trasformazione in illeciti amministrativi di tut-
te quelle violazioni per le quali era prevista la sola pena
della multa o dell’ammenda. Tra le novità più importanti e
certamente più controverse, f‌igura la depenalizzazione
del reato previsto dall’art. 116 del C.d.S., che puniva ap-
punto con l’ammenda da un minimo di 2.257 euro a un
massimo di 9.032 euro, il comportamento di colui che si
poneva alla guida di un veicolo sprovvisto della patente di
guida perché mai conseguita o revocata con provvedimen-
to def‌initivo notif‌icato al titolare, oppure non rinnovata a
causa del mancato superamento della visita medica di
conferma di validità o di revisione per accertata mancanza
dei requisiti f‌isici. Con le recenti modif‌iche il precedente
reato è stato quindi trasformato in illecito amministrativo
che prevede ora il pagamento di una sanzione amministra-
tiva pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00. Ciò
comporta quindi il pagamento nel termine di 60 giorni
dalla contestazione o notif‌icazione del verbale, della som-
ma di euro 5.000,00 e poiché non sono presenti i motivi
ostativi di cui all’art. 202 comma 1 del C.d.S., il trasgresso-
re è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione
o notif‌icazione dell’illecito, una somma ulteriormente ri-
dotta del 30% (cioè euro 3.500). Si applica comunque la
sanzione amministrativa accessoria del fermo ammini-
strativo del veicolo per tre mesi, in ottemperanza alle di-
sposizioni contenute nell’art. 214 del Codice della Strada,
con la precisazione che quando non sia possibile disporre
il fermo amministrativo del veicolo (ad esempio, perché
fatto circolare contro la volontà del proprietario), essendo
prevista, ai sensi dall’art. 116, comma 17, C.d.S., l’applica-
zione della sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida, il trasgressore non è ammesso al benef‌i-
cio del pagamento ulteriormente ridotto del 30% ed il pa-
gamento ha effetto estintivo solo se corrisposto nella mi-
sura del minimo edittale. L’applicazione dell’illecito
amministrativo in sostituzione del reato è però limitata al
caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una pre-
cedente violazione dello stesso tipo. In tale ipotesi, infatti,
la condotta conserva carattere penale, conformemente
alle disposizioni dell’art. 116 del Codice della Strada (am-
menda da 2.257 a 9.032 euro). Una prima lettura della nor-
ma, per il fatto che la condotta illecita assume carattere
penale in caso di reiterazione del comportamento previ-
sto, aveva portato alcuni a pensare che una precedente
condanna, o addirittura anche soltanto una denuncia per
guida senza patente, fosse presupposto suff‌iciente per po-
tere applicare la fattispecie penale anziché quella ammi-
nistrativa. A fare luce sulla questione è intervenuta la cir-
colare ministeriale n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio
2016 (pubblicata in questa Rivista 2016, 268), attraverso
la quale il Ministero dell’Interno ha precisato che quando
i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipo-
tesi aggravate fondate sulla recidiva, si deve considerare
tale esclusivamente la reiterazione dell’illecito depenaliz-
zato. Alla fattispecie in argomento si devono quindi appli-
care le regole proprie della reiterazione amministrativa di
cui all’art. 8 bis della L. n. 689/1981 con l’unica eccezione
del termine entro cui la reiterazione deve essere presa in
considerazione che, conformemente alle disposizioni, più
specif‌iche, dell’art. 116, comma 15, C.d. S., è di 2 anni an-
ziché di 5 anni come previsto dall’art. 8 bis della L. n.
689/81. Quest’ultima norma prevede infatti che il termine
quinquennale di reiterazione si applichi “...salvo quanto
previsto da speciali disposizioni di legge...”, e nel caso in
argomento il Codice della Strada viene considerato una
legge speciale rispetto alla menzionata norma sulla depe-
nalizzazione. Ne consegue che la reiterazione, che fa assu-
mere rilevanza penale alla condotta, opera esclusivamen-
te con riferimento agli illeciti depenalizzati e non trova
quindi applicazione in caso di precedenti condanne per il
reato di guida senza patente come previsto dalla previ-
gente formulazione dell’art. 116, comma 15, C.d.S. Inf‌ine,
secondo la previsione dell’art. 8 bis della L. n. 689/1981, la
reiterazione non opera se il primo illecito non sia stato
ancora def‌inito nel momento in cui è commesso il secondo
illecito della stessa specie ovvero quando il primo illecito
sia stato oggetto di pagamento in misura ridotta. Tale di-

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