Depenalizzato il reato di guida senza patente

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
Notiziario
DEPENALIZZATO IL REATO DI GUIDA SENZA PATENTE
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Uff‌iciale, Serie gen., n. 17 del 22 gennaio 2016 due decreti legislativi contenenti
il “pacchetto depenalizzazioni”. Si tratta del D.Lvo 15 gennaio 2016, n. 7, recante “Disposizioni in materia di abrogazione
di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”, e del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni
in materia di depenalizzazione”.
Con il decreto legislativo n. 8/2016 (pubblicato nella rubrica “Legislazione e documentazione” di questo stesso fascico-
lo), in particolare, sono stati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola
pena della multa o dell’ammenda. Rientra in questa categoria anche il reato di guida senza patente, previsto dall’art.
116, comma 15, c.d.s., che nel testo vigente sino al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore delle nuove norme sulla
depenalizzazione, prevede l’ammenda da € 2.257 a € 9.032. Con le nuove regole, in vigore dal 6 febbraio 2016, la sanzione
amministrativa pecuniaria per chi verrà trovato per la prima volta alla guida senza patente sarà molto più elevata: da
un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 30.000 e scatteranno subito il fermo e la conf‌isca del mezzo. Rimarrà, invece,
la sanzione penale in caso di recidiva nel biennio.

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