PROVVEDIMENTO 17 aprile 2014 - Provvedimento per promuovere la revisione del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti. (Provvedimento n. 203). (14A03422)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» (di seguito, Codice), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 117 del Codice con il quale e' stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo, nonche' riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati;

Vista l'adozione del citato codice di deontologia (di seguito, «codice») con provvedimento del Garante del 16 novembre 2004, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2005, n. 56;

Visto l'art. 13, comma 10, dello stesso «codice», che stabilisce il «periodico riesame e [l'] eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita nella sua applicazione o di novita' normative»;

Ritenuto di dover procedere alla revisione del «codice» in conseguenza del mutato quadro normativo e della necessita' di intervenire anche in ordine a profili gia' disciplinati nel medesimo «codice» che, alla luce dell'esperienza acquisita, richiedono un approfondimento interpretativo;

Vista l'esigenza manifestata dagli operatori del settore di riesaminare il «codice», da ultimo in occasione dell'attivita' ispettiva disposta dal Garante in data 19 luglio 2012, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del «codice»;

Rilevata la...

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