COMUNICATO - Rettifica al decreto 8 novembre 2012 relativo alla iscrizione della denominazione «Ciliegia di Vignola» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (12A12947)

Nel decreto 8 novembre 2012 relativo alla iscrizione della IGP «Ciliegia di Vignola» nel registro delle denominazioni di origine protette ed indicazioni geografiche protette, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2012, n. 277, per mero errore materiale non e' stato inserito il disciplinare di produzione della denominazione «Ciliegia di Vignola» IGP, parte integrante del decreto, che qui si allega per completezza dell'informazione.

Allegato

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta

Ciliegia di Vignola

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Ciliegia di Vignola» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Ciliegia di Vignola» designa il frutto delle seguenti cultivar di ciliegio:

Precoci: Bigarreau Moreau, Mora di Vignola;

Medie: Durone dell'Anella, Anellone, Giorgia, Durone Nero I, Samba, Van;

Tardive: Durone Nero II, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia, Sweet Heart;

coltivate nel territorio definito nel successivo art. 3. Caratteristiche qualitative

La «Ciliegia di Vignola» deve rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:

polpa consistente e croccante ad esclusione della Mora di Vignola;

buccia sempre lucente ma di colore giallo e rosso brillante per la varieta' Durone della Marca e di colore dal rosso brillante al rosso scuro per tutte le altre varieta';

sapore dolce e fruttato;

gradi brix non inferiori a 10° per le varieta' precoci e 12° per tutte le altre;

acidita' da 5 a 10 g/l di acido malico.

In relazione alla tipologia varietale vengono definiti i seguenti calibri minimi:

20 mm: Mora di Vignola

21 mm: Durone dell'Anella, Giorgia, Durone Nero II, Durone della Marca, Sweet Heart

22 mm: Bigarreau Moreau, Lapins, Van

23 mm: Durone Nero I, Anellone, Samba, Ferrovia.

All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere:

integri, senza danni;

provvisti di peduncolo;

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;

esenti da parassiti.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Vignola» consiste nella fascia formata dal tratto pedemontano del fiume Panaro e altri corsi d'acqua minori, dai 30 metri s.l.m. fino alla quota di 950 metri e comprende il territorio dei seguenti Comuni delle Province di Modena e Bologna:

1) In Provincia di Modena: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Modena, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca;

2) In Provincia di Bologna: Bazzano, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Gaggio Montano, Marzabotto, Monte S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e...

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