DECRETO 23 dicembre 2009 - Attuazione dell''articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la demolizione di unita'' navali destinate al trasporto pubblico locale. (10A00318)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per favorire la demolizione delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre 20 anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultano iscritte, nei registri tenuti dalle Autorita' nazionali, rinviando la determinazione dei criteri e delle modalita' di attribuzione dei benefici ad un decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in conformita' con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e, di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007»;

Vista la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione;

Vista la legge 18 agosto 1993, n. 340, «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989»;

Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta sulle «norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, l'art. 12;

Visto il regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' d'applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e, in particolare, l'art. 3;

Vista la Decisione C (2007) 6076 def dell'11 dicembre 2007, con la quale la Commissione europea ha considerato il regime di aiuti compatibile con il disposto dell'art. 87, par. 3, lettera c) del Trattato CE;

Considerata la necessita' di provvedere all'applicazione dell'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche nelle more della ratifica della Convenzione internazionale sulla sicurezza e compatibilita' ambientale delle attivita' di demolizione delle unita' navali siglata ad Hong Kong nel maggio 2009;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri e le modalita' di attribuzione del beneficio, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota UL/2008/2626 del 5 marzo 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 marzo 2008;

Vista la nota del...

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