CIRCOLARE 20 settembre 2002, n. 557 - Nuove disposizioni in materia di "demilitarizzazione" e "disattivazione" delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110

Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza

Al Ministero della difesa Gabinetto Direzione generale degli armamenti terrestri Al Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle dogane Al Ministero per i beni e le attivita' culturali Al comando generale dell'Arma dei Carabinieri Al comando generale della Guardia di finanza Al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si e' nuovamente interessata delle problematiche inerenti la "demilitarizzazione" e la "disattivazione" delle armi da

sparo ed ha ritenuto, al fine di semplificare le relative procedure, di armonizzare le disposizioni tecniche gia' impartite con le circolari n. 559/C.50106.D.94 dell'11 luglio 1994 e n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995 e di individuare procedure adattabili alla generalita' delle armi, pur con le debite specificazioni per casi particolari. A tale scopo, la Commissione ha individuato accorgimenti tecnici di facile realizzazione e comunque irreversibili, eliminando procedure tecniche rivelatesi nella pratica di difficile realizzazione. Le disposizioni contenute nella presente circolare, pertanto, sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.

  1. Demilitarizzazione delle armi portatili.

    Definizione e generalita'.

    Per "demilitarizzazione" si intende la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.

  2. a. L'intervento tecnico di "demilitarizzazione" deve essere effettuato da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. Il possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente per territorio che intende attivare le procedure tecniche di "demilitarizzazione".

    La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonche' i dati identificativi del soggetto che effettua l'intervento. La comunicazione in argomento e' assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.

  3. b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di "demilitarizzazione", ad operazione ultimata deve rilasciare all'interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformita' alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.

    Tale certificazione dovra' sempre accompagnare l'arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all'originale del certificato deve essere consegnata a cura dell'interessato alla questura competente; in alternativa puo' essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l'indicazione del soggetto che ha effettuato l'intervento, le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformita' alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.

  4. c. Le armi "demilitarizzate" devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione a cura del soggetto pubblico o privato che effettua l'intervento di "demilitarizzazione". Tale verifica deve risultare dall'apposita relazione rilasciata dal Banco o dalla sezione. L'arma deve essere...

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