DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2012, n. 245 - Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con DPReg. 29 aprile 2005, n. 113/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2012) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali rientrano quelle relative al rilascio delle concessioni per le derivazioni di acque pubbliche;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, concernente la disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale, con esclusione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide come espressamente previsto dall'art. 1 comma 3 della legge regionale medesima;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, che prevede che con apposito decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale, ad esclusione di quelli relativi all'estrazione del materiale litoide e delle derivazioni d'acqua di cui all'art. 1 comma 3 della citata legge regionale;

Visto il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, determina con cadenza biennale i canoni da applicare relativamente alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 2010, n. 0283/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma...

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