LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012, n. 12 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 5 giugno 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche) 1. Il comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche e' sostituito dal seguente:

'6. Al presidente dell'autorita' spetta un'indennita' di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale in misura non superiore al 40 per cento dell'indennita' attribuibile al presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'art. 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Agli altri due componenti spetta un'indennita' di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell'indennita' attribuita al presidente dell'autorita'. Ai componenti dell'autorita' spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico, in misura pari a...

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