LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2014, n. 9 - Disposizioni in materia dell'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). (14R00139)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 46/2013 1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), le parole: «di cui due designati dal Consiglio regionale e uno dal Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «designati dal Consiglio regionale». 2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 46/2013 e' sostituito dal seguente: «4. L'Autorita' adotta un regolamento interno che disciplina le modalita' di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento disciplina altresi' il funzionamento e l'organizzazione dei lavori, nonche' la comunicazione di questi ultimi al Garante regionale della comunicazione di cui all'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed agli altri soggetti interessati.». 3. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 46/2013 e' sostituito dal seguente: «5. Nei processi partecipativi inerenti a questioni di...

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