DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2014, n. 13 - Regolamento di attuazione dell`articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti. (14R00158)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 7 marzo 2014) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Art. 1 Norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni abbandonati o incolti (articolo 5, comma 8, lettera a), b), c) d) e j) l.r. 80/2012) 1. Ai fini dell'individuazione dei terreni abbandonati o incolti, per uso produttivo si intende la coltivazione agraria e il pascolamento zootecnico nel territorio rurale cosi' come definito dalla legge regionale in materia di governo del territorio. 2. Non costituiscono terreni abbandonati o incolti: a) le superfici definite bosco o aree assimilate a bosco dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

  1. i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilita' del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;

  2. le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile;

  3. le cave;

  4. i beni civici;

  5. i terreni necessari per attivita' industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilita' negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale in materia di governo del territorio;

  6. i terreni oggetto di aiuti e/o premi nei tre anni solari precedenti. 3. Per eseguire il censimento dei terreni abbandonati o incolti i comuni possono: a) avvalersi del sistema informativo di ARTEA che fornisce ad ogni comune un elenco delle particelle che non rientrano nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), con i seguenti dati: 1) informazioni sulla conduzione della particella e sulla presenza di eventuali aiuti, premi, certificazioni per tutte le annualita' di cui si ha disponibilita' di informazioni;

    2) informazioni georeferenziate presenti nel sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART);

  7. avvalersi di altre banche dati o documentazioni in loro possesso;

  8. eseguire eventuali sopralluoghi per constatare la sussistenza delle condizioni per cui il terreno e' censibile quale terreno abbandonato o incolto, la presenza del tipo di copertura del suolo e verificare l'eventuale mancato uso produttivo tramite testimonianze;

  9. attivare forme di collaborazione con le province e le unioni di...

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