REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 1 - Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme forestali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)».

(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 3 d el 21 gennaio 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

  1. Al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 'Norme forestali, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)' sono apportate le seguenti modifiche:

    1. nel titolo, le parole: 'in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)' sono sostituite dalle seguenti: 'in attuazione dell'art. 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)';

    2. al comma 1 dell'art. 1:

      1) le parole: 'adottato ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)' sono sostituite dalle seguenti: 'adottato ai sensi dell'art. 50, comma 4, della legge regionale n. 31/2008';

      2) le parole: 'in base all'art. 3' sono sostituite dalle seguenti: 'in base all'art. 42';

    3. all'inizio del comma 2 dell'art. 1 sono inserite le seguenti parole: 'Fatto salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 11, della legge regionale n. 31/2008,';

    4. al comma 1 dell'art. 2:

      1) le parole: 'compreso il taglio a raso e le altre attivita' selvicolturali eseguiti in conformita' all'art. 11 della legge regionale n. 27/2004' sono sostituite dalle seguenti: 'compreso il taglio a raso, le altre attivita' selvicolturali, nonche' gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilita' agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformita' all'art. 50 della legge regionale n. 31/2008';

      2) le parole: 'dall'art. 5, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 27/2004' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'art. 44, comma 6, lettera b), della legge regionale n. 31/2008';

    5. l'art. 4 e' abrogato;

    6. al comma 1 dell'art. 5, le parole: 'dall'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 27/2004' sono sostituite dalle seguenti:

      'dall'art. 50, comma 6, della legge regionale n. 31/2008';

    7. al comma 1 dell'art. 6:

      1) le parole: 'delle riserve regionali e dei parchi regionali' sono sostituite dalle seguenti: 'delle aree protette';

      2) le parole: 'il taglio colturale e le altre attivita' selvicolturali' sono sostituite dalle seguenti: 'i tagli colturali';

      3) le parole: 'dall'art. 1 I, comma 7, della legge regionale n. 27/2004' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'art. 50, comma 7, della legge regionale n. 31/2008';

    8. il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:

      '1. Le opere considerate di pronto intervento in base all'art. 52, comma 3, della legge regionale n. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo.';

    9. il comma 2 dell'art. 10 e' abrogato;

    10. al comma 2 dell'art. 12, le parole: 'comma 5' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 6';

    11. all'alinea del comma 1 dell'art. 13:

      1) il numero '6' e' soppresso;

      2) le parole: 'in entrambi i casi' sono soppresse;

    12. dopo la lettera c) del comma 4 dell'art. 13 e' aggiunta la seguente:

      'c-bis) prevedere l'obbligo di piedilista di contrassegnatura anche per i cedui';

    13. all'alinea del comma 1 dell'art. 14, dopo le parole:

      'dottore agronomo o forestale' sono inserite le seguenti: 'con funzione anche di direttore dei lavori';

    14. la lettera c) del comma 1 dell'art. 14 e' sostituita dalla seguente:

      'c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonche' le riserve e le matricine nei cedui';

    15. alla lettera g) del comma 1 dell'art. 14, le parole: 'il tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi' sono sostituite dalle seguenti: 'i tipi forestali su cui si interviene nonche' la localizzazione spaziale e temporale degli interventi';

    16. dopo il comma 1 dell'art. 14 e' aggiunto il seguente:

      '1-bis. Il piedilista di contrassegnatura non e' obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati. ';

    17. al comma 2 dell'art. 14, le parole: 'di cui all'art. 19 della legge regionale n. 27/2004' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'art. 57 della legge regionale n. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea';

    18. al comma 4 dell'art. 14, le parole: 'la relazione' sono sostituite dalle seguenti: 'il progetto';

    19. il comma 6 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente:

      '6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.';

    20. la lettera c) del comma 2 dell'art. 15 e' sostituita dalla seguente:

      'c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatario solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonche' le riserve e le matricine nei cedui';

    21. dopo il comma 2 dell'art. 15 e' inserito il seguente:

      '2-bis. Il piedilista non e' obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati';

    22. dopo il comma 1 dell'art. 16 e' aggiunto il seguente:

      '1-bis. Nei casi in cui e' prevista la relazione di taglio di cui all'art. 15 non sono necessari gli allegati di cui agli articoli 13 e 14. Nel caso in cui e' previsto il progetto di taglio di cui all'art. 14 non e' necessaria la relazione di conformita' tecnica di cui all'art. 13.';

    23. all'alinea del comma 1 dell'art. 17, le parole: 'ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 27/2004' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 31/2008';

    24. alla lettera a) del comma 1 dell'art. 17, le parole: 'dai singoli enti forestali' sono sostituite dalla seguenti: 'dalla competente struttura regionale'; le parole: 'da ogni singolo ente forestale' sono soppresse;

    25. al comma 1 dell'art. 18, le parole: 'dall'art. 23 della legge regionale n. 27/2004' sono sostituite dalle seguenti:

      'dall'art. 61 della legge regionale n. 31/2008';

    26. l'alinea del comma 2 dell'art. 18 e' sostituita dalla seguente:

      '2. I proventi delle sanzioni previste dall'art. 61 della legge regionale n. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale:';

      aa) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 18, dopo le parole:

      'dalla pianificazione forestale' sono inserite le seguenti: 'di cui all'art. 47 della legge regionale n. 31/2008';

      bb) alla letera b) del comma 2 dell'art. 18, le parole:

      'all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004' sono sostituite dalle seguenti: 'all'art. 52, comma 3, della legge regionale n. 31/2008';

      cc) dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 18 sono inserite le seguenti:

      'd-bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;

      d-ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attivita' selvicolturali.';

      dd) al comma 1 dell'art. 19, le parole: 'ai sensi dell'art. 23, commi 2-ter e 12 della legge regionale n. 27/2004' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'art. 61, comma 13, della legge regionale n. 31/2008';

      ee) il comma 3 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente:

      '3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo e' di trenta ettari.';

      ff) il comma 4 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente:

      '4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a due ettari di superficie boccata possono essere realizzati soltanto da:

    27. imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

    28. imprese boschive di cui all'art. 57 della legge regionale n. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;

    29. consorzi forestali di cui all'art. 56 della legge regionale n. 31/2008;

    30. enti pubblici.';

      gg) dopo il comma 4 dell'art. 20 sono aggiunti i seguenti:

      '4-bis. I diradamenti e le utilizzazioni che prevedano il taglio di una massa di legname superiore a cinquecento metri cubi lordi di legname possono essere eseguiti solo da soggetti di cui al comma 4 che dimostrino di possedere adeguate capacita' tecniche, professionali e strumentali definite dalla competente...

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