DECRETO 20 febbraio 2013 - Modifica dell'Allegato «B» al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (13A01760)

IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Visto il capitolo IV dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 sulle «Condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive»;

Ritenuto di modificare le norme sopraindicate per adeguare, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa vigente a nuove caratteristiche di stabilita' dei prodotti, dovute all'impiego di processi di innovazione tecnologica;

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che consente al Ministero dell'interno di apportare variazioni o aggiunte agli allegati al regolamento stesso;

Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 20 luglio 2011 e 3 maggio 2012, nonche' il parere espresso, in data 8 febbraio 2013, da un tavolo tecnico di consultazione costituito da esperti in materia di sostanze esplosive e infiammabili, sul modello della composizione della suddetta commissione, riunito a seguito della soppressione degli organi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta: Art. 1 1. All'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche: 1. al paragrafo 4, lettera b), l'elencazione dei prodotti contenuti nei laboratori con il corrispondente coefficiente numerico K e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 2. al paragrafo 4, lettera c), l'elencazione dei prodotti contenuti nei magazzini della fabbrica con il corrispondente coefficiente numerico K e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «E' anche permesso l'impianto di depositi per quantita' superiore ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di 100 m da locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti riducibili alla meta' in presenza di...

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