DECRETO 3 giugno 2011 - Modalita'' di pubblicazione delle deliberazioni di variazioni dell''aliquota dell''imposta sull''RCA. (11A07681)

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE FINANZE

Visto l'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario» il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province;

Visto il citato art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che fissa l'aliquota dell'imposta nella misura del 12,5 per cento e che attribuisce alle province, a decorrere dall'anno 2011, la facolta' di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce alle province la facolta' di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facolta' di aumentare o diminuire le aliquote tributarie entro i limiti stabiliti dalla legge statale;

Visto l'art. 39, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che, in virtu' del rinvio all'art. 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, conferma l'applicabilita' anche alle province delle disposizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto il citato comma 2, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che stabilisce che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 5, dell'articolo 17 del...

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