Sulla delibera condominiale di parcheggio dell'autovettura nel cortile

AutoreMaurizio de Tilla
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Con la delibera in rassegna la Corte di Cassazione ha affermato che correttamente il tribunale ha inquadrato la fattispecie nell'art. 1120 c.c., configurando l'assegnazione dei posti di parcheggio in via esclusiva e nominativa una innovazione vietata in quanto sottrae all'utilizzo di quei condomini che non posseggono la seconda macchina una parte rilevante della cosa comune; ed inoltre, con l'attribuzione dell'uso delle aree in via esclusiva e nominativa crea i presupposti di fatto per l'acquisto della proprietà di quelle aree per usucapione, non occorrendo per il compossessore, qual è il condomino che usa animo domini la parte di cosa comune a lui assegnata in via esclusiva, alcuna interversio possessionis, essendo sufficiente che egli escluda gli altri condomini dal possesso di quell'area, il che automaticamente avviene con l'occupazione dell'area, a parcheggio della sola autovettura di sua proprietà, impedendo agli altri condomini di utilizzare allo stesso modo, con la propria auto, quell'area.

Venendo ad incidere sulla sfera dei diritti reali dei condomini appare necessaria l'adesione di tutti i condomini per assegnare, in via esclusiva e nominativa ai condomini, posti di parcheggio nell'area cortile-giardino di proprietà comune.

La decisione va condivisa.

La materia del parcheggio delle auto è scottante e variegata nelle interpretazioni giurisprudenziali.

In particolare si è affermato che l'assemblea del condominio non può autorizzare a maggioranza la sosta nel cortile di un'automobile per ogni unità immobiliare, laddove il regolamento condominiale predisposto dal costruttore-venditore non consente ai condomini di occupare neanche temporaneamente il cortile comune. In tal senso Cass. 20 febbraio 1974 n. 454, Foro it. 1974, I, 2086, con osservazioni di V. ESPOSITO, Giur. it. 1975, I, 1, 326, che ha esaminato la controversia in cui la corte del merito, accertato che la sosta degli autoveicoli nel cortile, il quale poteva contenere solo nove contro diciassette unità immobiliari facenti parte del condominio, alterava la destinazione del cortile stesso in relazione alla volontà dei condomini ed all'uso concreto fattone, e violava il pari diritto di uso di tutti i condomini, ha dichiarato l'illegittimità della deliberazione.

Nello stesso senso, vedi Cass. 27 giugno 1978 n. 3169, secondo cui il regolamento convenzionale di condominio può sottoporre a limitazioni l'esercizio dei poteri e delle facoltà che normalmente caratterizzano...

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