DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2021 - Conferma ed estensione del mandato commissariale al Generale di brigata dei carabinieri Giuseppe Vadala'. (21A03327)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nella riunione del 31 marzo 2021

Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unita' giuridica ed economica

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

Vista la «direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti» e, in particolare, l'art. 13, concernente la «Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura» delle discariche

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'art. 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche

Visto l'art. 14, lettere b) e c) della direttiva 1999/31/ che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conforme o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima ossia le discariche autorizzate o in funzione al 16 luglio 2001

Visto l'art. 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'attuazione del citato art. 120 della Costituzione

Visto, altresi', l'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorita' fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»

Visto l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui,

in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [...] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti

Visto, in particolare, il comma 2-bis del citato art. 41 della legge n. 234 del 2012, ove si prevede che «nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicita' di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari», e che «decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario»

Visto, inoltre, il comma 2-quater del medesimo art. 41 della legge n. 234 del 2012 ai sensi del quale le previsioni sopra ripostate «si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione»

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nella causa 498/17 che, su ricorso presentato dalla Commissione europea il 17 agosto 2017, ha accertato l'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi imposti dall'art. 14, lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE

Atteso che secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 gli interventi di adeguamento o di chiusura di cui all'art. 14, della direttiva 1999/31/CE, dovevano essere...

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