DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2024 - Rinnovo dell'incarico del Generale Giuseppe Vadala' a Commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive. (24A01925)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nella riunione dell'11 marzo 2024

Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unita' giuridica ed economica

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»

Vista la «direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti» e, in particolare, l'art. 13, concernente la «Procedura di chiusura e di, gestione successiva alla chiusura»

Visto, in particolare, l'art. 14, lettere b) e c), della citata direttiva 1999/31/CE, che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conformi o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima direttiva

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'art. 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in particolare, l'art. 8, commi 1 e 2, concernente l'attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo

Visto, altresi', il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 250, ove si prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorita' fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare, l'art. 41 secondo cui, «in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [...] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti»

Visto, in particolare, il comma 2-bis del citato art. 41 della legge n. 234 del 2012, che prevede la nomina di un apposito commissario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e in particolare l'art. 5 concernente «ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale»

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale e' stato previsto che il suddetto Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed e' collocato in posizione di...

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