Sulla delibera di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine824-826

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  1. - Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha ricordato, nella premessa della motivazione, che la legge 9 gennaio 1991, n. 10 a far tempo dalla sua entrata in vigore - al fine di favorire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per agevolare le modifiche degli impianti di riscaldamento - ha apportato due importanti novità per ciò che concerne la disciplina del condominio negli edifici.

    A norma dell'art. 26 nn. 2 e 5, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1120 e 1136 del codice civile, dall'assemblea dei condomini possono essere approvati a maggioranza: a) gli interventi nelle parti comuni degli edifici volti al contenimento del consumo energetico e alla utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili; b) le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato.

    La stessa legge stabilisce, inoltre, che i proprietari, i quali intendono eseguire lavori, opere, modifiche, installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, o al risparmio energetico o all'uso razionale dell'energia, assieme alla denunzia di inizio dei lavori, devono depositare il progetto delle opere e una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della legge (art. 28).

    Non occorre fare ricorso all'intervento integratore dell'interprete per affermare che alla relazione, espressamente qualificata tecnica dalla legge è assegnata la funzione di formulare un giudizio tecnico di adeguatezza funzionale rispetto ai ricordati fini legislativi.

    Su questa premessa la Corte Suprema ha affermato che una cosa è la delibera di approvazione degli interventi nelle parti comuni degli edifici, volti al contenimento del consumo energetico e alla utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, ovvero delle innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato; altra la delibera di approvazione della relazione tecnica da allegare al progetto. In ogni caso si tratta di manifestazioni della cosiddetta volontà unitaria del collegio, ma di atti aventi un contenuto diverso: la prima delibera esprime il volere di modificare l'impianto, la seconda l'intento di fare propria la relazione tecnica. La seconda, ovviamente, fa seguito alla prima e non si regge indipendentemente da essa.

    Ne consegue che la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art. 26 comma 2...

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