DELIBERAZIONE 6 Giugno 2007 - Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso. (Deliberazione n. 274/07/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 4/06/CONS, recante "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 34/06/CONS, recante "Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 33/06/CONS, recante "Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2006;

Vista la determinazione n. 11/06/SG, recante "Costituzione dei tavoli tecnici previsti dalle delibere numeri 4/06/CONS, 33/06/CONS e 34/06/CONS", pubblicata sul sito dell'Autorita' il 15 marzo 2006;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 664/06/CONS, recante "Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese" ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 3, ove si prevede che "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni";

Vista la lettera del 20 aprile 2007, con cui la Commissione europea ha espresso i propri commenti ai sensi di quanto previsto all'art. 7, comma 3 della direttiva 2002/21/EC relativamente allo schema di provvedimento inviato dall'Autorita' in data 21 marzo 2007;

Considerato che, con la lettera summenzionata, la Commissione europea ha invitato l'Autorita' a "specificare nel suo provvedimento finale le basi giuridiche per l'imposizione di tali obblighi ad operatori non SPM, posto che gli obblighi regolamentari imposti a seguito di un'analisi di mercato ai sensi dell'art. 16 della direttiva quadro possono essere imposti solo ad imprese aventi SPM";

Considerato che la Commissione europea, nel rilevare che l'obbligo di trasmettere i dettagli del contratto alla divisione retail di TI potrebbe comportare il rischio di comportamenti anticompetitivi, ad esempio pratiche di retention da parte di TI attraverso l'uso di informazioni della sua divisione retail, invita l'AGCOM a "considerare qualora, al fine di limitare il rischio di comportamenti di retention anticompetitivi, sia sufficiente trasmettere le informazioni solo alle divisioni wholesale del donating prima dell'avvenuta migrazione. Queste ultime dovrebbero poi passare alla divisione retail solo le informazioni strettamente necessarie alla migrazione del cliente";

Considerato che la base giuridica degli obblighi imposti agli operatori non SPM e' rappresentata:

dall'art. 28, comma 1 del codice delle comunicazioni, che impone agli operatori autorizzati di rispettare le condizioni imposte per l'autorizzazione generale tra cui quelle indicate al comma 8 della parte A dell'allegato 1 al predetto codice delle comunicazioni ovvero "a rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, come indicato ...";

dall'art. 70 del codice delle comunicazioni, in base al quale i tempi di attivazione, e correlativamente di disattivazione, del servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo della disciplina contrattuale;

dai principi di cui all'art. 13 del codice delle comunicazioni, poiche' i tempi di migrazione rappresentano un elemento rilevante ai fini della scelta da parte dei consumatori e, di conseguenza, la certezza, la trasparenza e l'adeguata pubblicita' delle informazioni relative a tale elemento consentono ai consumatori stessi di trarre il massimo beneficio dalla concorrenza nello specifico mercato;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire con una regolamentazione bilaterale, fonte di obblighi anche per gli operatori che non abbiano significativo potere di mercato, poiche' altrimenti la previsione di una tempistica di attivazione sarebbe priva di rilevanza sostanziale e si risolverebbe in una mera clausola di stile, dal momento che uno degli operatori sarebbe immune da obblighi e, quindi, giuridicamente libero di frustrare qualsiasi esigenza di tempestivita', mentre il consumatore, d'altro canto, nell'ipotesi di un eventuale ritardo, ben difficilmente potrebbe verificare a chi debba essere imputato questo disservizio, con il risultato, anche per questo, di un'assoluta incertezza sui tempi dell'attivazione del servizio;

Considerato, peraltro, che le norme di cui al presente provvedimento costituiscono coerente applicazione di quanto previsto all'art. 41, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, provvedimento che e' stato adottato a seguito della procedura di consultazione con la Commissione europea e con gli Stati membri ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 della direttiva quadro;

Considerato altresi' che le misure di cui al presente provvedimento rientrano tra le misure a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la liberta' di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all'art. 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007, n. 40;

Ritenuto necessario prevedere, al fine di limitare il rischio di comportamenti di retention anticompetitivi da parte dell'operatore incumbent, che in fase di attivazione dei servizi intermedi, l'operatore recipient comunichi unicamente alla divisione wholesale di Telecom Italia la richiesta di attivazione ed altresi' che la divisione wholesale di Telecom Italia potra' successivamente trasmettere alla divisione retail dello stesso operatore le sole informazioni strettamente necessarie alla migrazione del cliente e che in nessun caso la divisione wholesale potra' trasmettere il nominativo dell'operatore recipient o altre informazioni relative al nuovo servizio di cui e' stata richiesta l'attivazione da parte di quest'ultimo operatore;

Considerato inoltre opportuno prevedere che, in fase di applicazione di quanto indicato al punto precedente, Telecom Italia dovra' fornire all'Autorita' le specifiche delle comunicazioni trasmesse, a tal fine, dalla divisione wholesale alla divisione retail e che altresi' tale procedura di trasmissione dovra' essere inserita tra quelle incluse nella relazione annuale sulla separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 7, della delibera n. 152/02/CONS;

Considerato quanto segue: 1. Il procedimento istruttorio.

  1. In data 18 agosto 2006, con la delibera 483/06/CONS, l'Autorita' ha posto a consultazione pubblica una proposta per la modifica delle modalita' di attivazione, passaggio e cessazione nei servizi di accesso intermedi offerti da Telecom Italia e regolati dalle delibere

    4/06/CONS, 33/06/CONS e 34/06/CONS.

  2. Tale proposta e' espressa in forma di modifica degli articoli 17, 18 e 20 della delibera 4/06/CONS, le cui procedure, inizialmente volte a regolare i soli servizi di accesso disaggregato, si proponeva fossero adottate anche dai servizi bitstream (anche naked) e wholesale line rental.

  3. Hanno partecipato alla consultazione pubblica gli operatori Fastweb, Welcome Italia, Wind, Tele2, BT Italia, Telecom Italia, Eutelia, Vodafone e Tiscali. Hanno altresi' partecipato alla consultazione pubblica le associazioni dei consumatori Movimento difesa del cittadino, Federconsumatori, Altroconsumo, Adiconsum e Lega consumatori. 2. Modalita' di gestione a data certa per i servizi WLR.

  4. La modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della delibera 4/06/CONS posta a consultazione prevede che la fornitura dei...

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