DELIBERA 29 novembre 2018 - Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491). (18A08452)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, «regolamento»);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»);

Visto l'art. 85 del citato regolamento che demanda al diritto degli Stati membri il compito di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla liberta' di espressione e di informazione, ivi incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, anche attraverso l'introduzione di esenzioni o deroghe ai principi dettati dal regolamento per la generalita' dei trattamenti (cfr. art. 85, par. 2, del regolamento);

Visto il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, cosi' come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attivita' di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater, comma 4, del Codice;

Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 che demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine di novanta giorni...

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