DELIBERA 29 luglio 2020 - Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341. (20A04231)

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019;

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, secondo il quale la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera i), del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP;

Considerata l'ampiezza e rilevanza delle innovazioni apportate al decreto n. 252/2005 a seguito dell'entrata in vigore del decreto n. 147/2018, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341;

Rilevata l'esigenza di procedere all'emanazione di istruzioni di carattere generale alle forme pensionistiche complementari al fine di indirizzarne l'attivita' di adeguamento;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 28 marzo 2019;

E M A N A le seguenti direttive: Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341. Con il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019, e' stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Il recepimento della direttiva e' stato realizzato attraverso un'ampia e articolata revisione della disciplina delle forme pensionistiche complementari, contenuta nel decreto n. 252/2005. Le modifiche al decreto sono entrate in vigore il 1° febbraio 2019. Con le presenti direttive sono dettate istruzioni di vigilanza volte a chiarire i principali profili di novita' della normativa primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo che documentale, nonche' a specificare le modalita' e tempistiche di adeguamento, cosi' da meglio indirizzare le attivita' che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere. Le direttive sono articolate in paragrafi che seguono, sostanzialmente, la struttura dell'articolato del decreto, cosi' da facilitare l'individuazione delle novita' ed evidenziare gli interventi da realizzare e la relativa tempistica. Salvo che non sia diversamente previsto dalle presenti direttive, restano valide tutte le disposizioni adottate dalla COVIP, nonche' gli orientamenti e circolari della stessa, che risultino in essere alla data di entrata in vigore del decreto n. 147/2018. 1. Ambito di applicazione e definizioni Il nuovo comma 1-bis dell'art. 1 del decreto n. 252/2005 esplicita il divieto per tutte le forme pensionistiche complementari di svolgere attivita' ulteriori rispetto all'attivita' di previdenza complementare e a quelle ad essa collegate. La norma ribadisce un principio gia' contemplato dal nostro ordinamento, quale e' quello dell'esclusivita' dello scopo delle forme pensionistiche complementari, gia' presente nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 211/1997. Secondo il quadro vigente, l'attivita' tipica delle forme pensionistiche complementari e' costituita dalla raccolta di contributi e dal loro investimento, nonche' dall'erogazione di trattamenti di previdenza complementari del sistema obbligatorio, unitamente alle prestazioni erogabili in corso di rapporto in presenza delle condizioni previste dalla normativa. A tali attivita' e' poi possibile abbinare altre prestazioni, quali, ad esempio, le prestazioni per invalidita' e premorienza di cui all'art. 6, comma 5, del decreto n. 252/2005, ovvero la copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, come previsto dal decreto 22 dicembre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Nelle lettere da c-ter) a c-quinquiesdecies), del comma 3, dell'art. 1 del decreto n. 252/2005 vengono poi introdotte nuove definizioni, riprese dalla direttiva (UE) 2016/2341, funzionali a chiarire univocamente talune delle nuove disposizioni. Di particolare interesse e' la definizione relativa alle funzioni fondamentali, con la quale e' precisato che sono da intendersi come tali, ai fini dell'applicazione delle varie previsioni del decreto n. 252/2005 che le richiamano, quelle consistenti nella «funzione di gestione dei rischi», nella «funzione di revisione interna» e nella «funzione attuariale». Nel rinviare ai paragrafi successivi per una disamina piu' approfondita delle peculiarita' di dette funzioni, merita qui precisare che non sono ricomprese nella nozione di «funzioni fondamentali», ancorche' siano di prioritaria rilevanza per il buon funzionamento del fondo pensione, le strutture deputate allo svolgimento di compiti precipuamente operativi, come ad esempio la funzione finanza prevista dalle «Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento», di cui alla deliberazione COVIP del 16 marzo 2012. 2. Sistema di Governo Tra le novita' di maggiore rilievo apportate al decreto n. 252/2005, numerose previsioni riguardano il sistema di governo dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettivita' giuridica. Si tratta di un insieme variegato di disposizioni nel cui ambito rientrano sia previsioni di carattere generale, dirette a enucleare alcuni principi di buona amministrazione, sia norme dotate di piu' puntuale carattere prescrittivo. Nel nuovo art. 4-bis sono previsti i requisiti generali in materia di sistema di governo cui debbono uniformarsi i fondi pensione negoziali e quelli preesistenti con soggettivita' giuridica. Il sistema di governo dei fondi deve risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessita' delle attivita' del fondo pensione, affinche' la struttura non risulti indebitamente onerosa. Ferma restando la necessita' di formalizzare l'istituzione delle funzioni fondamentali, non vi e' un modello unico cui uniformarsi, ma spetta all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini di flessibilita' consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo piu' appropriato rispetto alla propria attivita', avendo a riferimento i principali profili che la caratterizzano, quali ad esempio il regime pensionistico applicato, le modalita' gestionali, la configurazione della platea di riferimento, l'articolazione dei flussi contributivi, la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei soggetti tenuti alla contribuzione. Il sistema deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e da garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonche' l'attendibilita' e l'integrita' dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attivita' gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione. Si tratta nel complesso di principi che gia' da tempo permeano il settore della previdenza complementare, avendo la COVIP in piu' occasioni richiamato l'attenzione dei fondi pensione negoziali in merito all'esigenza di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo e di un efficiente sistema di controlli interni. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni costituisce l'occasione per una nuova riflessione e valutazione critica da parte degli organi di amministrazione, non solo dei fondi pensione negoziali ma anche di quelli preesistenti, circa l'assetto organizzativo in essere e i miglioramenti realizzabili. Il comma 5, dell'art. 4-bis, del decreto n. 252/2005 prescrive inoltre l'adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti dotati di soggettivita' giuridica di un efficace «sistema di controllo interno». L'adozione di un sistema di controllo interno riveste un ruolo centrale nell'organizzazione di un fondo pensione quale efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalita' del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalita'. Il sistema prevede attivita' di controllo diffuse in ogni settore operativo e serve, in particolare, a garantire l'emersione delle eventuali anomalie e la loro rappresentazione a chi e' in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi. Tale sistema presuppone l'esistenza all'interno di ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettivita' giuridica di un insieme organizzato, coinvolgente piu' strutture e soggetti, di procedure di verifica dell'operativita' a tutti i livelli del fondo pensione, che complessivamente assicuri la verifica di conformita' dell'attivita' del fondo rispetto alla normativa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT