DELIBERA 26 ottobre 2017 - Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del codice «SIC». (Delibera n. 438). (17A07945)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - (di seguito, «Codice»), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto in particolare l'art. 117 del Codice, con il quale e' stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo, nonche' riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati;

Visto il «codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti» (di seguito, «codice deontologico») adottato con provvedimento del Garante del 16 novembre 2004, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2005, n. 56;

Visto l'art. 13, comma 10, del «codice deontologico», che stabilisce il «periodico riesame e [l']eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita nella sua applicazione o di novita' normative»;

Visto il provvedimento n. 203 del 17 aprile 2014, che il Garante ha adottato in applicazione di tale disposizione (doc web n. 3070048) e con il quale e' stata disposta l'apertura dei lavori di revisione del «codice deontologico»;

Ritenuto opportuno e non ulteriormente procrastinabile, sia in considerazione del protrarsi dei lavori di revisione - e nelle more di una eventuale conclusione dei medesimi, sia alla luce delle numerose istanze (segnalazioni, reclami, richieste di parere e ricorsi) pervenute nel tempo, fornire chiarimenti e indicazioni di carattere generale su talune disposizioni del «codice deontologico» particolarmente controverse, che hanno generato dubbi interpretativi, incertezze e difficolta' applicative sia per gli operatori (gestori e altri soggetti titolari del trattamento dei dati contenuti nei sistemi di informazioni creditizie), sia per gli interessati;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

Premesso che 1. Il preavviso di imminente registrazione. 1.1. L'art. 4, comma 7, del codice deontologico. La norma in epigrafe prevede «l'invio» agli interessati, da parte degli...

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