DELIBERA 22 giugno 2017 - Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2016. (Delibera n. 5). (17A04595)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO (su conforme deliberazione del Comitato centrale adottata nella seduta del 22 giugno 2017) Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative teste' citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2016 n. 102065, recante la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2017, della somma di €

157.038.609 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2015, n. 130 che, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede la ripartizione, per il triennio 2015-2017 e quindi per corrente anno 2017, delle risorse recate dal medesimo articolo e l'utilizzazione di euro 120 milioni annui per le misure inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 100 del 24 marzo 2017 registrata presso la Corte dei conti in data 21 aprile 2017 fg. n. 1 - 1740, con la quale sono state adottate le disposizioni relative all'impiego delle somme stanziate sul capitolo 1330, per gli interventi di cui alla legge n. 40 del 1999 relativi all'anno 2015, 2016 e 2017, salvo diversa disponibilita' delle risorse finanziarie;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 con il quale sono state operate riduzioni agli stanziamenti sul capitolo 1330 per un totale di €

6.400.403,00;

Vista la delibera n. 01/2017 del 26 aprile 2017, con la quale il Comitato centrale, in attuazione della citata direttiva, ha provvisoriamente destinato la somma di €

75.657.524,28, al netto delle riduzioni di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017 e salvo eventuali integrazioni che potranno intervenire in corso d'anno per il pagamento, quale acconto delle riduzioni dei pedaggi pagati nell'anno 2016 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose nonche' per il contenzioso pregresso e per le relative spese di procedura;

Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali da corrispondere ai soggetti avente titolo;

Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al Comitato centrale, attraverso il sito internet www.alboautotrasporto.it delle domande per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2016;

Considerato, altresi', che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2016;

Delibera: Titolo I Disposizioni comuni 1. Le imprese, nonche' le cooperative a proprieta' indivisa, i consorzi, le societa' consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 5, possono richiedere il beneficio della riduzione compensata di cui alla legge n. 40 del 1999 per i costi sostenuti per pedaggi autostradali, in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, con veicoli, posseduti a titolo di proprieta' o disponibilita' ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione compensata e' commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai predetti costi sostenuti per i pedaggi autostradali, purche' pari almeno a €

200.000, secondo quanto indicato al punto 6. 2. In nessun caso la riduzione compensata puo' essere superiore al 13% al valore del fatturato annuo. 3. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al punto 1 sono soggetti...

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