DELIBERA 19 gennaio 2015 - Interpretazione dell'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. (Delibera n. 15/12). (15A00620)

LA COMMISSIONE Nella seduta del 19 gennaio 2015;

Premesso 1. che, per lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, l'Autorita' e' dotata di poteri di regolazione ex ante del conflitto collettivo, nonche' di poteri sanzionatori nei confronti dei soggetti responsabili di azioni di protesta non conformi alla legge e agli accordi e/o alle regolamentazioni provvisorie di settore;

  1. che l'esperienza applicativa della legge e la funzione tutoria svolta dall'Autorita' hanno consentito di realizzare, nel tempo, una rilevante civilizzazione del conflitto collettivo, attraverso la canalizzazione delle sue forme di espressione in modelli procedimentali predeterminati;

  2. che le misure predisposte dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e le funzioni assegnate alla Commissione sono state per lo piu' delineate dal legislatore in un'epoca nella quale i settori dei servizi pubblici essenziali erano caratterizzati da assetti monopolistici e dalla produzione in proprio da parte delle amministrazioni dei servizi da svolgere in favore della collettivita';

  3. che, con l'avvio del processo di privatizzazione delle aziende di diritto pubblico, e, soprattutto, con l'intensificarsi dei sistemi di liberalizzazione delle attivita' economiche, si e' assistito ad una progressiva riorganizzazione dei processi produttivi dei servizi e ad una crescente esternalizzazione delle attivita' di pubblico interesse ad altri operatori economici;

  4. che, infatti, attualmente, salvi i casi nei quali l'amministrazione provvede direttamente all'erogazione del servizio di pubblico interesse, eventualmente avvalendosi di una impresa solo formalmente distinta e sulla quale esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici (c.d. "in house providing"), la gestione dei servizi pubblici locali si realizza attraverso gli scherni contrattuali dell'appalto, ovvero della concessione del servizio, nell'ambito dei quali la scelta del contraente avviene con il rispetto delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica;

  5. che, pertanto, spesso, l'erogazione dei servizi e' assicurata dal concorso di una pluralita' di soggetti, alcuni dei quali dediti, peraltro, esclusivamente, ad attivita' strumentali, in regime di appalto (che, ricadono, comunque, nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni), la cui sopravvivenza economica e' subordinata al puntuale adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle stazioni appaltanti...

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