DELIBERA 13 luglio 2015 - Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa al settore del trasporto merci su rotaia (pos. 1901/14). (Delibera n. 15/219). (15A05607)

LA COMMISSIONE Premesso che il trasporto merci su rotaia, nel caso in cui sia diretto all'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali, beni di prima necessita' costituisce un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, essendo volto a garantire e soddisfare i diritti della persona, costituzionalmente rilevanti, alla vita e alla salute;

che il servizio rientra nell'ambito di applicazione della legge anche nel caso in cui abbia ad oggetto merci definibili come pericolose, atteso che, in tale evenienza, un'astensione collettiva e' suscettibile di interferire con la tutela dell'interesse, parimenti costituzionale, alla sicurezza della collettivita';

che, per lungo tempo, l'organizzazione del servizio e' stata caratterizzata da un regime monopolistico e, in particolare, dalla presenza di un solo operatore economico (il Gruppo Societario Ferrovie dello Stato Italiane), che effettuava (ed effettua) attivita' di trasporto ferroviario sia passeggeri, che merci. In costanza di tale assetto, l'attuazione delle finalita' perseguite dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e' stata realizzata attraverso un Accordo Collettivo, risalente al 1999, applicabile anche alle astensioni collettive riguardanti il personale della Divisione Cargo delle Ferrovie dello Stato Italiane;

che l'assetto organizzativo del settore ha subito una profonda evoluzione e trasformazione a seguito dell'implementazione di rilevanti misure di liberalizzazione del mercato che hanno consentito l'accesso all'attivita' da parte di nuovi soggetti;

che, nel 2010, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Orsa e Fast Ferrovie trasmettevano alla Commissione un'ipotesi di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito del settore del trasporto merci su rotaia, impegnandosi ad avviare contatti con le parti datoriali per il raggiungimento di un accordo sul testo;

che la Commissione non procedeva alla valutazione di idoneita' della citata proposta, trattandosi, all'evidenza, di una iniziativa unilaterale, e restava, pertanto, in attesa della trasmissione di un testo sul quale si fosse formato, medio tempore, un accordo tra le parti sociali;

che, nel frattempo, l'Autorita' constatava un significativo aumento della conflittualita', soprattutto nel corso dell'anno 2013, e cio' rendeva indispensabile l'adozione della delibera di orientamento n. 13/253 del 9 settembre 2013, con la quale, innanzitutto, si sollecitavano nuovamente le Associazioni rappresentative delle imprese a concordare con le Organizzazioni sindacali una disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero e, dall'altro, nelle more dell'auspicato esercizio dell'autonomia collettiva, si indicavano alle parti sociali le prestazioni indispensabili da garantire in caso di proclamazione di una astensione collettiva, ovvero quelle contemplate dal Capitolo I - Relazioni industriali, capoverso rubricato "servizi essenziali da garantire", del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 1° marzo 1991, relativo al settore dell'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, valutato idoneo sul punto dalla Commissione, nella seduta del 9 giugno 1994, con delibera 10.6) CONFETRA;

che l'invito di cui alla delibera 13/253 veniva disatteso;

9. che la Commissione, quindi, a decorrere dal mese di ottobre 2014, avviava un'intensa indagine conoscitiva, al fine di acquisire dettagliate informazioni relative alle caratteristiche e all'andamento del conflitto collettivo nell'ambito del settore del trasporto ferroviario delle merci. A tal scopo, convocava, in audizione, sia le Organizzazioni sindacali, che, nel corso dell'anno 2010, avevano elaborato una proposta di disciplina, quanto le Associazioni nazionali delle parti datoriali. A tutti i soggetti collettivi il Commissario delegato comunicava, innanzitutto, che una regolamentazione del settore costituiva, oramai, una esigenza improcrastinabile;

che, in particolare, in data 21 ottobre 2014, il Commissario delegato ascoltava i rappresentanti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ferrovie, i quali esprimevano, prima di tutto, l'avviso per cui una eventuale regolamentazione dovesse avere un ambito di applicazione circoscritto alle sole categorie merceologiche, il cui venir meno e' suscettibile di incidere sui diritti costituzionali della persona. Sotto altro profilo, poi, gli stessi delegati sottolineavano l'esigenza di prevenire l'assunzione di condotte strumentali da parte dei datori di lavoro, i quali, a ridosso dell'attuazione dello sciopero, tenderebbero a variare la composizione dei vagoni dei treni (introducendo, pretestuosamente, beni oggetto di garanzia), al solo fine di pretendere l'effettuazione dei servizi di trasporto;

che, sempre in data 21 ottobre 2014, il Commissario delegato audiva i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie, i quali manifestavano, in primo luogo, perplessita' in ordine alla natura di servizio pubblico essenziale dell'attivita' di trasporto merci su rotaia. In merito alle prestazioni indispensabili, gli esponenti dell'Organizzazione sindacale Orsa dichiaravano, inoltre, che, nel settore in questione, non sussisterebbe alcuna esigenza di garanzia di servizi minimi (in quanto la legge si preoccuperebbe di tutelare solo la liberta' di circolazione delle persone) e che, comunque, con riferimento al trasporto delle merci pericolose, la prevenzione dei rischi a carico della sicurezza della collettivita' potrebbe essere soddisfatta dalla previsione di un obbligo di custodia delle merci stesse presso i siti di deposito, anziche' attraverso la configurazione di un obbligo di effettuazione dei relativi trasporti;

che l'Associazione Asstra, audita il giorno 21 ottobre 2014, dopo una breve premessa relativa ai diversi contratti collettivi applicati dalle imprese operanti nel settore (ed, in particolare, il CCNL attivita' ferroviarie, il CCNL autoferrotranvieri, il CCNL merci e logistica), riferiva che le Aziende ad essa associate, nel corso di alcuni incontri, avevano manifestato una larga preferenza per autonome regolamentazioni aziendali dell'esercizio del diritto di sciopero rispetto ad una regolamentazione comune, in modo tale che fosse...

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