DELIBERA 10 giugno 2021 - Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2020. (Delibera n. 4/2021). (21A03690)

IL PRESIDENTE

del Comitato centrale per l'Albo nazionale

delle persone fisiche e giuridiche che esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative teste' citate

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2021, di euro 148.541.587 ed euro 8.541.587 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Vista la direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020, registrata dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al n. 1150 in data 10 aprile 2020 e dalla Corte dei conti al n. 1633 del 19 aprile 2020, con la quale, tra l'altro, e' stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2021 per la copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2020 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonche' del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 146.041.587

Considerato altresi' che con la predetta direttiva e' stato disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa

Considerato che:

e' disponibile ed operativo sul sito internet www.alboautotrasporto.it l'applicativo informatico PEDAGGI finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della relativa procedura per il conseguimento della riduzione dei pedaggi autostradali

che la citata procedura informatica si articola nelle seguenti fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda

Considerato che, a tale fine, occorre stabilire i criteri, le modalita' ed i termini per l'esperimento della predetta procedura

Considerato che le procedure informatiche e la piattaforma utilizzate per il calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali sono gestite dal CED della Direzione generale per la motorizzazione per il tramite di apposita societa' e che pertanto, anche ove non espressamente indicato, predette procedure sono attuate dal CED

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI

  1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori destina le risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'annualita' 2020, alle finalita' indicate nella direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020 applicando i criteri di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati.

  2. Le imprese, le cooperative a proprieta' indivisa, i consorzi, le societa' consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti peri pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con veicoli, posseduti a titolo di proprieta' o disponibilita' ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione e' commisurata al valore delle fatture ricevute da ciascuna delle societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell'anno (da ora in avanti fatturato) relative ai soli pedaggi autostradali. I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purche' il totale delle fatture ricevute nell'anno e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00 secondo quanto indicato al punto 6. Qualora all'interno di cooperative, consorzi o raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, che svolgono l'attivita' di trasporto di cose per conto terzi siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attivita' definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si ha che:

  3. Il fatturato conto proprio non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato cui alla tabella del punto 7

  4. Ciascuna impresa che effettua trasporti in conto proprio, perche' abbia diritto al rimborso, deve aver sostenuto costi per pedaggi autostradali, quantificati dall'insieme delle fatture relative ricevute alla data di cui al punto 11, di almeno euro 200.000,00.

  5. In nessun caso la riduzione puo' essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

  6. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al punto 2 sono soggetti ad una ulteriore riduzione, parimenti...

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