DELIBERA 1 maggio 2016 - Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero (CUP I41J050000200005). Autorizzazione quarto lotto costruttivo e assegnazione risorse. (Delibera n. 17/2016). (16A05922)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 54/2001), e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero», e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la «Tratta Bologna-Brennero e Valico» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche, la infrastruttura «Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso»;

Considerato che in data 8 agosto 2014 e' stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

Vista la delibera 23 dicembre 2015, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 98/2016 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere sullo schema di «Aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. che, nella tabella B - progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi non funzionali, conferma l'intervento «Nuovo Valico del Brennero», con un costo complessivo di 4.400 milioni di euro, disponibilita' pari a 1.757 e un fabbisogno residuo di 2.643 milioni di euro;

Considerato che l'intervento di cui sopra e' ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che - all'art. 2, commi da 232 a 234 - ha previsto che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato puo' autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato, e visti in particolare: il comma 232, che: individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilita' di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione di questo Comitato all'avvio dei lotti costruttivi non funzionali a una serie di condizioni, tra cui l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonche' il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

prevede che l'aggiornamento - per i lotti costruttivi successivi al primo - deve essere accompagnata da tutti gli elementi della stessa relazione e prevede l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte da questo Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che il Documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto Decisione di finanza pubblica) - allegato infrastrutture dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento questo Comitato deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Galleria di base del Brennero, ricompresa nell'Asse ferroviario del Corridoio 1, potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010 che individua quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232, della medesima legge n. 191/2009 il «Potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona, Galleria di base del Brennero»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare: l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1, che prevede che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni...

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