DECRETO 3 maggio 2006 - Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, di durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici;

Visto in particolare l'art. 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto e' emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenuto conto del solo dato associativo;

Viste le disposizioni sulla rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 47-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 i cui principi sono ora codificati nel testo dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ammette «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e che «Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che criteri, modalita' e parametri...

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