LEGGE 23 maggio 1980, n. 242 - Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo

Coming into Force01 Luglio 1980
Published date16 Giugno 1980
Enactment Date23 Maggio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/06/16/080U0242/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.163 del 16-06-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In attesa della ristrutturazione della Direzione generale dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1979, n. 299, e nell'ambito della riforma delle aziende autonome di Stato, il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro, sentita una commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati designati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

La commissione esprimera' il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.

Art 2.

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale provvede:

1) all'organizzazione ed all'esercizio dell'assistenza al volo mediante la gestione dei servizi relativi al controllo del traffico aereo, alle telecomunicazioni aeronautiche, alle informazioni aeronautiche, ai servizi meteorologici aeroportuali, nonche' dei necessari servizi amministrativi, tecnici e di supporto;

2) all'approvvigionamento, installazione e manutenzione degli impianti ed apparati occorrenti al servizio di assistenza al volo;

3) alla promozione degli studi ed alle relative esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti all'assistenza al volo;

4) alla registrazione di quanto necessario per la contabilizzazione ed imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

5) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione e all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo;

6) all'amministrazione in generale e alle procedure amministrative inerenti all'attivita' contrattuale;

7) alla gestione di altri servizi eventualmente trasferiti in applicazione delle norme di cui al primo comma dell'articolo 1.

Art 3.

I decreti delegati di cui all'articolo 1 saranno emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. armonizzazione dell'Azienda di cui al primo comma dell'articolo 1 con l'azione svolta dall'Aeronautica militare, in base alle esigenze rappresentate dalla Direzione generale dell'aviazione civile ed a quelle derivanti dall'applicazione dei trattati e delle norme internazionali, con l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e dei trasporti, dei poteri di coordinamento per la ripartizione dello spazio aereo tra le esigenze della difesa e quelle del traffico aereo generale;

  2. mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in merito al servizio di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) ed il traffico aereo militare sugli aeroporti militari nonche', salvo accordi particolari tra i Ministeri dei trasporti e della difesa, il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile. Saranno a tal fine previsti appositi organismi di coordinamento;

  3. adeguamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per consentire il soddisfacimento delle esigenze nel settore di cui alla lettera b)...

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