LEGGE 16 luglio 1997, n. 254 - Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado

Coming into Force20 Agosto 1997
Enactment Date16 Luglio 1997
Published date05 Agosto 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/08/05/097G0292/CONSOLIDATED/19990524
Official Gazette PublicationGU n.181 del 05-08-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per realizzare una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

    2. sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale;

    3. stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonche' sui seguenti reati:

      1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

      2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis del codice penale e 2621 del codice civile;

      3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

      4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'articolo 329, al primo comma dell'articolo 331 e agli articoli 332, 334 e 335;

      5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

      6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645; dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

      7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficolta' di accertamento;

    4. stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione monocratica;

    5. stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;

    6. stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in...

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